Bruxelles – Un cittadino di un paese non Ue, nella sua qualità di genitore di un figlio minorenne con cittadinanza europea, può aver il diritto di soggiorno nell’Unione. Lo stabilisce oggi la Corte di Giustizia dell’Unione europea, in una sentenza che considera la condizione di sette persone (tutte madri) di bambini figli di genitori olandesi e che hanno dunque la cittadinanza europea.
I magistrati escludono che il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, potrebbe assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del minore sia di per sé solo sufficiente per rifiutare un permesso di soggiorno. Questa situazione potrebbe essere considerata solo nel caso in cui si possa provare che non esiste, tra il minore e il genitore cittadino di un paese non Ue, una relazione di dipendenza tale per cui un rifiuto del diritto di soggiorno a quest’ultimo obbligherebbe il minore a lasciare il territorio dell’Unione. In sostanza se le madri (in questi casi esaminati dalla Corte) non si prendessero alcuna cura del figlio allora si potrebbe ipotizzare un rifiuto del permesso di soggiorno.
La sentenza di oggi parte dal caso di una cittadina venezuelana, entrata nei Paesi Bassi con un visto turistico. Dalla sua relazione con un cittadino olandese è nato, nel 2009, un bambino che possiede la cittadinanza olandese. I genitori e il bambino hanno vissuto in Germania fino al mese di giugno 2011, nel corso del quale la signora e suo figlio sono stati costretti a lasciare la casa familiare. Da allora la mamma esercita da sola la custodia del proprio figlio, ed ha spiegato che il padre non contribuiva né al mantenimento né all’educazione del figlio. Tuttavia, in assenza di titolo di soggiorno, la sua domanda di aiuto sociale e di assegni familiari è stata respinta dalle autorità olandesi.
Nell’esame della questione i magistrati hanno considerato la situazione di altre sette persone, cittadine di paesi non Ue, che presenta delle somiglianze con quella della signora venezuelana: madri di uno o più bambini aventi la cittadinanza olandese, i cui padri hanno anch’essi tale cittadinanza e che hanno riconosciuto i figli, astenendosi poi dai doveri di cura.
Tutti queste situazioni riguardanti il rifiuto delle autorità olandesi di concedere aiuti sociali e assegni familiari alle madri in questione, sono finite al Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello per le questioni in materia di sicurezza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi) che ha deciso di interpellare la Corte di giustizia.
Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea preliminarmente che la situazione della signora venezuelana e di suo figlio, che hanno entrambi esercitato il loro diritto di libera circolazione (perché si sono spostati, come nucleo familiare, dall’Olanda alla Germania), deve essere esaminata anzitutto alla luce dell’articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’Ue Tfue (libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei nel territorio degli Stati membri) e della direttiva 2004/38 (che facilita l’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno). Spetta al giudice olandese valutare a questo proposito se le condizioni enunciate da tale direttiva siano soddisfatte, di modo che la signora venezuelana possa avvalersi di un diritto di soggiorno derivato. In caso negativo, la sua situazione e quella di suo figlio devono essere esaminate alla luce del Tfue, come per le altre persone interessate.
A questo proposito, la Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 20 del Tfue osta a misure nazionali, comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari di un cittadino dell’Unione, che abbiano per effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal loro status.
Nei casi esaminati secondo la Corte, “l’eventuale obbligo per le madri di lasciare il territorio dell’Unione potrebbe privare i loro figli del godimento effettivo del contenuto essenziale di tali diritti, obbligando i figli stessi a lasciare il territorio dell’Unione”, circostanza questa la cui verifica spetta, caso per caso,al giudice olandese. Per valutare tale rischio, avverte però la Corte, “occorre stabilire quale genitore abbia la custodia effettiva del minore e se esista una relazione di dipendenza effettiva tra il bambino e il genitore cittadino di un paese non Ue. In tale contesto, le autorità devono tener conto del diritto al rispetto della vita familiare, nonché dell’interesse superiore del minore”.
Il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del minore costituisce un elemento pertinente, ma non è di per sé solo sufficiente per poter constatare che non esiste, tra il genitore cittadino di un paese non Ue e il minore, una relazione di dipendenza tale per cui quest’ultimo sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione nel caso in cui a tale cittadino di un paese non Ue venisse rifiutato un diritto di soggiorno. Infatti, spiega la Corte, “una constatazione siffatta deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore interessato, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese non Ue, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio del minore stesso”.
Per quanto riguarda l’onere della prova, il genitore che è cittadino di un paese non Ue deve fornire gli elementi che permettano di valutare se una decisione che gli rifiuta un diritto di soggiorno priverebbe suo figlio del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione, obbligandolo a lasciare il territorio dell’Unione. Tuttavia, le autorità nazionali devono fare in modo che l’applicazione di una normativa nazionale riguardante l’onere della prova non possa compromettere l’effetto utile dell’articolo 20 Tfue. Così, le autorità nazionali devono effettuare le ricerche necessarie per stabilire dove risieda il genitore cittadino di tale Stato membro. Esse devono anche verificare se tale genitore sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del minore. Inoltre, esse devono verificare se esista una relazione di dipendenza tra il minore e il genitore cittadino di un paese non Ue, tale per cui una decisione di rifiuto del diritto di soggiorno a quest’ultimo priverebbe il minore del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione, obbligandolo a lasciare il territorio dell’Unione.