Bruxelles – In caso di cancellazione di un volo, la compagnia aerea deve rimborsare anche le commissioni riscosse dagli intermediari al momento dell’acquisto dei biglietti, purché ne fosse a conoscenza. È quanto è stato deciso dalla Corte di Giustizia Ue, con la sentenza emessa oggi nei confronti della Vueling Airlines SA.
La questione riguardava la nozione di ‘rimborso del prezzo pieno del biglietto allo stesso prezzo al quale è stato acquistato’, e se questa nozione dovesse essere interpretata come comprensiva, nella somma, anche della parte versata dal passeggero per il biglietto aereo o se occorra invece far riferimento alla somma effettivamente percepita dal vettore aereo nel caso in cui, nel processo di prenotazione, sia intervenuta una società di intermediazione che lucri la differenza tra l’importo corrisposto dal passeggero e quello percepito dal vettore aereo.
La famiglia Harms, a seguito della cancellazione del loro volo, ha chiesto alla Vueling Airlines il rimborso del prezzo di 1.108,88 euro pagati alla Opodo, sito intermediario, al momento dell’acquisto. La Vueling Airlines ha acconsentito a rimborsare l’importo che essa stessa aveva ricevuto dalla Opodo, ossia 1031,88 euro, rifiutando di rimborsare i restanti 77 euro che l’intermediario aveva riscosso a titolo di commissione.
Con la sua sentenza odierna la Corte ha risposto a tale questione affermativamente, a meno che detta commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
L’interpretazione del regolamento corrisponde agli obiettivi di quest’ultimo, ossia a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, garantendo allo stesso tempo un equilibrio tra i loro interessi e quelli dei vettori aerei.