Bruxelles – I prodotti esportati da Israele devono indicare se la loro origine è in uno dei territori occupati dallo stato ebraico dal 1967: l’assenza d’indicazione può indurre in errore il consumatore. Si è espresso così l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Gerard Hogan, nelle sue conclusioni analizzando il significato delle espressioni “Paese d’origine” e “luogo di provenienza” in base alle regole europee.
Hogan ritiene che, mentre l’espressione “Paese d’origine” si riferisce chiaramente ai nomi dei Paesi e delle loro acque territoriali, il “luogo di provenienza” di un prodotto alimentare è determinato per mezzo di parole che non sono necessariamente limitate al nome della zona geografica a cui si riferisce.
La questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia da parte del Conseil d’État, il Consiglio di Stato Francese, che deve esprimersi su un parere espresso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze sulla questione dell’indicazione di origine delle merci provenienti dai territori occupati da Israele dal 1967 al quale si erano opposte alcune organizzazioni ebraiche europee.
Il parere specificava che “i prodotti alimentari dei territori occupati da Israele devono essere etichettati in modo da riflettere tale origine” e richiedeva che i prodotti originari di tale Paese recassero la menzione “insediamento israeliano” o equivalente.
L’Avvocato generale, prendendo in considerazione le politiche israeliane nei confronti dei territori occupati, ed identificando Israele come una potenza occupante, rimarca come non si possa escludere che tale fattore sia di rilevante importanza nella scelta di un consumatore medio, ritenuto normalmente informato e ragionevolmente attento circa il luogo di provenienza di un determinato prodotto alimentare.
Di conseguenza alcuni consumatori potrebbero essere contrari all’acquisto di prodotti provenienti da insediamenti di Israele, essendo, sostiene Hogan, “un fattore oggettivo che potrebbe incidere sulle aspettative del consumatore ragionevole”. Per cui è necessario che vengano messe a disposizione informazioni “corrette, neutre, obiettive e che non siano fuorvianti”.
Sotto questo profilo, l’Avvocato generale ritiene che l’aggiunta delle espressioni “insediamenti israeliani” all’identificazione geografica dell’origine dei prodotti sia l’unico modo per fornire informazioni idonee e facilmente comprensibili, giungendo alla conclusione che la Corte dovrebbe statuire che il diritto dell’Unione impone, per un prodotto originario di un territorio occupato da Israele dal 1967, l’indicazione del nome geografico di questo territorio, nonché l’indicazione che precisi che il prodotto proviene da un insediamento israeliano.
Le conclusioni dell’Avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato, spetta poi ai giudici decidere se seguirla o meno anche se molto spesso le sue sentenze sono in linea con le conclusioni dell’Avvocato generale.