Bruxelles – Più poteri al Mediatore europeo, l’Ombudsman dei cittadini (o “difensore civico”). Il Parlamento europeo ha adottato nella serata di ieri (23 giugno) , con l’approvazione del Consiglio e il parere positivo della Commissione, norme migliorate che disciplinano le funzioni del Mediatore. Il provvedimento è stato approvato con 623 voti favorevoli, 9 contrari e 61 astensioni.
Le nuove norme allineano l’esercizio delle funzioni del Mediatore al trattato di Lisbona. L’Ombudsman potrà avviare le proprie indagini ogni volta che ne trova il motivo e proporre soluzioni alle questioni sollevate da un’indagine, in particolare in caso di casi di cattiva amministrazione ripetuti, sistemici o particolarmente gravi. Le regole chiariscono anche le condizioni per l’accesso ai documenti e la cooperazione con le autorità degli Stati membri e le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione. Un nuovo periodo di “riflessione” è stato deciso per l’ammissibilità all’Ufficio e sono ora previste disposizioni per la protezione delle vittime di molestie e degli informatori.
Il negoziatore e relatore del Parlamento Paulo Rangel (PPE, PT) ha spiegato che “abbiamo messo in atto regole migliorate per un importante ufficio dell’UE. In poche parole, il Mediatore può ora servire gli europei anche meglio di prima. Ma abbiamo anche fatto la storia istituzionale: il Parlamento ha esercitato il suo diritto di iniziativa ed è riuscito a coinvolgere tutte le istituzioni”.
Il vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič ha accolto “con grande favore la revisione dello statuto, poiché non solo consolida le buone pratiche esistenti, ma pone anche maggiore enfasi su questioni importanti, come le molestie, le segnalazioni di irregolarità e i conflitti di interesse. Ritengo che ciò migliorerà il lavoro del Mediatore, che alla fine andrà a beneficio di tutti gli europei, le imprese e le associazioni”.
Il regolamento sarà firmato dal presidente del Parlamento David Sassoli giovedì 24 giugno ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE.