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Home » Cronaca » Cancellazioni e ritardi, autorità nazionali possono esigere dalle compagnie aeree risarcimento in denaro

Cancellazioni e ritardi, autorità nazionali possono esigere dalle compagnie aeree risarcimento in denaro

Ma gli Stati devono aver previsto e attribuito tale competenza agli organismi, chiarisce la Corte di giustizia dell'UE.

Ezio Baldari</a> <a class="social twitter" href="https://twitter.com/@eziobaldari" target="_blank">@eziobaldari</a> di Ezio Baldari @eziobaldari
29 Settembre 2022
in Cronaca
[foto: Emanuele Bonini per Eunews]

[foto: Emanuele Bonini per Eunews]

Bruxelles – Aereo cancellato o annullato, se il passeggero rimasto a terra chiede il rimborso le autorità nazionali possono esigere dalla compagnia il pagamento pecuniario. A patto che il governo abbia previsto e attribuito questa autorità. La Corte di giustizia dell’UE interviene con sentenza sul mercato dei trasporti aerei e la tutela dei consumatori. I giudici di Lussemburgo chiariscono che gli Stati membri “possono autorizzare” l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri a imporre a un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria ai passeggeri in seguito a reclami individuali presentati da questi ultimi.

Il motivo per cui si può procedere al pagamento forzoso si ritrova nello stesso regolamento, dove sono fissati importi forfettari precisi per cancellazioni, imbarchi negati e ritardi superiori alle tre ore (250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri, 400 euro per tutte le tratte aeree intra-UE di oltre 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte aeree tra 1.500 e 3.500 chilometri, e 600 euro per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti). Questi importi, che possono essere chiesti anche nella propria valuta nazionale, “costituiscono un risarcimento uniforme e immediato”, e ne consegue che sia i passeggeri e i vettori sia gli organismi summenzionati possono facilmente individuare l’importo della compensazione pecuniaria dovuta.

La Corte è dell’avviso che se da una parte il regolamento non obbliga un organismo nazionale responsabile della sua applicazione ad adottare misure coercitive in seguito a reclami individuali presentati da passeggeri aerei, dall’altra parte “non vieta agli Stati membri di attribuire una siffatta competenza a tale organismo“. Spetta dunque ai singoli Paesi decidere come agire, e che regole prevedere all’interno dell’ordinamento nazionale. Esigere il ‘recupero crediti’ alla compagnia può avvenire solo l’autorità competente abbia effettivamente questo potere, e poi i vettori aerei “devono poter presentare un ricorso” nei confronti della decisione.

Tags: aereiCorte Uediritti dei consumatoritrasportitrasporto aereo

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