Le parole dell’Ue, ecco il glossario per capire i termini più comuni del vocabolario dell’Unione.
ACQUIS COMUNITARIO: espressione che indica l’insieme dei diritti, delle norme, degli
obblighi e delle politiche che accomunano e vincolano gli stati membri dell’Unione Europea. Tutto
questo insieme di regole deve essere accolto e accettato senza riserve dai paesi che intendano
aderire all’Unione europea. Per cui i paesi candidati devono accettare l'”acquis” e inserirlo nella
legislazione nazionale, adattandola alla disposizioni comunitarie.
ALLARGAMENTO: il processo che accresce il numero di stati membri dell’Unione europea. Tale
processo ha avvio con la richiesta da parte di uno stato non dell’Ue di entrarne a far parte. L’ingresso
di nuovi stati comporta l’allargamento dell’Ue. Ecco le tappe storiche dell’allargamento con l’anno di
ingresso dei vari paesi e il numero di membri dell’Ue:
- 1957 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6)
- 1973 Danimarca, Irlanda, Regno Unito* (9)
- 1981 Grecia (10)
- 1986 Portogallo, Spagna (12)
- 1995 Austria, Finlandia e Svezia (15)
- 2004 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e
Ungheria (25) - 2007 Bulgaria e Romania (27)
- 2013 Croazia (28)
* il Regno Unito è poi uscita dall’Unione europea a seguito del referendum del 2016. Si consulti la voce “Brexit”
ANTITRUST: l’insieme delle politiche e delle regole per la tutela della concorrenza sui mercati economici. L’Ue ha una propria normativa in materia – nota come “normativa antitrust” – che vieta gli accordi che limitano la concorrenza (come nel caso di accordi segreti tra imprese per praticare prezzi artificialmente elevati) e gli abusi da parte di imprese che detengono una posizione dominante sul mercato. La Commissione dispone di notevoli poteri di repressione delle attività anticoncorrenziali, compreso quello di infliggere ammende alle imprese ree di condotta anticompetitiva.
ARMONIZZAZIONE: il processo giuridico di adeguamento delle leggi nazionali alle norme
comunitarie. E’ un’attività che interessa tutti gli stati membri, e proprio per questo mira a fare in
modo che nei territori nazionali di tutti i paesi dell’Ue vigano le stesse regole, e che le stesse siano
applicate allo stesso modo. L’armonizzazione si compie su due livelli: tra stato membro e Unione
europea (il primo si adegua alle disposizione della seconda) e tra stati membri diversi (i diversi
quadri normativi nazionali, nell’adeguamento alle regole Ue, si “armonizzano” fino a diventare
simili).
ATTI DI DIRITTO: l’insieme di tutti i provvedimenti normativi prodotti dall’Unione europea. Si
tratta delle leggi dell’Ue. Gli atti di diritto sono anche noti come “atti tipici”, e si distinguono in
quattro diverse categorie:
Regolamento: è il tipo di atto comunitario più forte, in quanto fissa l’obiettivo della norma e
le modalità con cui raggiungerlo. Agli stati membri non è lasciata alcuna discrezionalità,
sono tenuti ad attuarli attenendosi rigorosamente e rigidamente a ogni singola disposizione
contenuta nel testo;
Direttiva: obbliga i paesi membri a perseguire l’obiettivo che si prefigge questo atto tipico.
E’ vincolante solo per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo prefissato, lasciando
libertà ai governi di scegliere come procedere per arrivare all’obiettivo indicato dalla
direttiva;
Decisione: atto di tipo vincolante, che può essere di carattere generale (valida per tutti i paesi
membri) o di carattere particolare (riferita a uno o solo alcuni dei paesi membri). La
decisione può essere diretta non solo agli stati, ma anche e persone fisiche e giuridiche.
Rivolta agli Stati la decisione assume il carattere di una direttiva, imponendo il
soddisfacimento di determinate condizioni anche se con meno discrezionalità rispetto alla
libertà di manovra riconosciuta dalla direttiva. Rivolte ai singoli la decisione costituisce un
titolo esecutivo come. Nella prassi, questo tipo di provvedimento è frequentemente adottato
dalla Commissione europea in ambito di concorrenza. Da trattati “la decisione è obbligatoria
in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di
questi”.
Raccomandazione: Atto originariamente di carattere non vincolante, avente natura specifica
a seconda del soggetto per cui veniva redatta.
Successivamente, il patto di stabilità e il processo di revisione avvenuto con l’approvazione
dei pacchetti legislativi “six pack” e “two pack”, ha attribuito più poteri alla Commissione
europea rendendo di fatto le raccomandazioni atti di natura vincolante, con gli Stati membri
chiamati a rispettarne i contenuti e soggetti a monitoraggi periodici e costanti da parte di
Bruxelles.
Comunicazione e parere: atti di carattere non vincolante. Si tratta di un contributo delle
istituzioni comunitarie nel dibattito circa determinate materie, in genere quelle di
competenze esclusiva degli stati membri. Il testo individua solitamente aree su cui lavorare e
suggerimenti su come procedere. La comunicazione ha carattere generale, mentre il parere ha
carattere più specifico (su un Paese e su una situazione).
BANCA CENTRALE EUROPEA: nota anche per la sigla Bce, è la Banca centrale incaricata dell’attuazione della politica monetaria per i diciotto paesi dell’Unione europea aderenti all’Unione economica e monetaria (Uem) e che hanno adottato l’Euro. E’ una delle istituzioni dell’Unione europea, con sede a Francoforte (Germania). La Banca centrale europea contribuisce a definire e attuare la politica economica e monetaria dell’Ue. Obiettivi principali della Bce sono la gestione dell’Euro, il mantenimento della stabilità dei prezzi soprattutto nei paesi con la moneta unica (tenendo sotto controllo l’inflazione), e il mantenimento della stabilità del sistema finanziario, assicurandosi che i mercati finanziari e le istituzioni siano controllati in modo appropriato. Rientra tra i compiti della Bce fissare i tassi d’interesse di riferimento per l’area dell’euro, gestire le riserve in valuta estera dell’area euro e comprare o vendere valute quando si presenta la necessità di mantenere in equilibrio i tassi di cambio, monitorare le tendenze dei prezzi valutando il rischio che ne deriva per la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro, e autorizzare le banche centrali dei paesi dell’area dell’euro a emettere banconote in euro. La Banca centrale europea lavora in collaborazione con le banche centrali dei 28 paesi dell’UE. Insieme costituiscono il Sistema europeo delle banche centrali (Sebc). Dal 2014, in base all’accordo sul meccanismo unico di vigilanza bancaria, la Bce è diventato il supervisore unico degli istituti crediti della zona euro. La Banca centrale europea vigila direttamente su tutte le banche con attivi per oltre 30 miliardi di euro, lasciando le altre al controllo delle autorità nazionali. Tuttavia l’istituto di Francoforte può appropriarsi del dossier in qualsiasi momento in caso di problemi in singoli istituti di credito lasciati alla vigilanza nazionale.
BEI: abbreviazione con cui si è soliti indicare la Banca Europea per gli Investimenti. Si tratta dell’istituzione finanziaria dell’Unione europea, con sede a Lussemburgo, creata nel 1957 con il Trattato di Roma. La Bei è concepita per finanziare gli investimenti atti a sostenere gli obiettivi politici dell’Unione (vale a dire sviluppo regionale , reti trans-europee di trasporto, sviluppo delle telecomunicazioni e del settore dell’energia , ricerca e innovazione, sviluppo e protezione dell’ambiente, salute e istruzione). La Banca europea per gli investimenti sostiene progetti nei paesi dell’UE, nei futuri paesi membri e nei paesi partner. Membri della Bei sono i paesi dell’Ue.
BENEFICIARIO NETTO: espressione usata per indicare il paese membro con saldo positivo tra quanto mette in termini di risorse per finanziare l’Ue e quanto riceve indietro dal bilancio comunitario. I paesi con saldo negativo tra dare e avere sono “contribuenti netti”.
BILANCIO UE: si veda la voce “MFF”
BREXIT: termine con cui si indica l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, a seguito del referendum tenuto il 23 giugno 2016. Espressione frutto della contrazione della dicitura inglese “British exit”, uscita britannica dal club dei 28, appunto. La Brexit è oggi il primo e unico caso di separazione dall’UE, concretizzata alla fine del 2020.
BRUXELLES: la capitale del Belgio ma, soprattutto, la capitale dell’Unione europea. Sede delle istituzioni comunitarie (Commissione, Parlamento e Consiglio), il termine “Bruxelles” è spesso utilizzato con riferimento alle stesse istituzioni e alle sue leggi (es.: “lo chiede Bruxelles”, per dire che determinati obblighi sono comunitari). Le leggi dell’Ue sono proposte dalla Commissione europea ma a discutere, modificare e infine decidere se adottare le leggi proposte sono il Consiglio dell’Unione europea (ovvero i ministri dei governi nazionali) e il Parlamento europeo (eletto dai cittadini europei).
CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA: città, designate dall’Unione europea tra tutte le città degli Stati membri, che per il periodo di un anno mettono in mostra la sua vita e il suo sviluppo culturale. Concepita per avvicinare i cittadini europei all’Europa e per promuovere la scoperta e la conoscenza dell’Europa, la designazione della capitale della cultura intende promuovere, pubblicizzare e celebrare le diversità culturali e attrattive dell’Ue.
CIELO UNICO EUROPEO: è il nome del progetto di integrazione degli spazi aerei. Il progetto – noto anche con la sigla SES (Single European Sky) – intende creare un unico mercato del trasporto aereo attraverso una riorganizzazione degli spazi aerei. Questi ultimi dovrebbero passare da ventotto spazi nazionali a un unico spazio comunitario, attraverso la creazione di sette “regioni” chiamate Blocchi aerei funzionali (o Fab) con cui gestire in modo più efficiente il traffico aereo.
CLAUSOLA PER GLI INVESTIMENTI: una particolare condizione (clausola, per l’appunto) per cui le normali regole di conteggio e calcolo di spesa pubblica vengono applicate in maniera diversa. Nel caso specifico per “clausola per gli investimenti” si intende la possibilità – entro certe condizioni – di non conteggiare nel deficit di un paese tutte quelle spese sostenute per interventi a sostegno della crescita, quelle spese che si ritiene produrranno un ritorno economico nel medio-lungo periodo.
CODECISIONE: è la procedura legislativa ordinaria dell’Unione europea. Prevede la possibilità del Parlamento di influire nella fase di formazione delle leggi comunitarie. Prevista inizialmente come procedura d’eccezione, con le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona del 2007 è divenuta la procedura principale. In base alle regole in vigore, l’iniziativa legislativa spetta alla Commissione europea, che produce le proposte di direttive e o di regolamento. Il testo passa quindi all’esame del Parlamento, che può proporre modifiche (attraverso emendamenti) o respingerla. Ecco come si articola il processo di codecisione:
La Commissione presenta una proposta di testo legislativo, avviando la discussione di prima lettura.
Prima lettura: il Parlamento adotta la sua posizione e la sottopone al Consiglio. Se il Consiglio è d’accordo con i risultati della prima lettura al Parlamento, il testo legislativo è adottato. Se il Consiglio non è d’accordo con i risultati della prima lettura al Parlamento, il testo non è adottato e si procede alla discussione in seconda lettura.
Seconda lettura: Il Consiglio non approva la posizione del Parlamento in prima lettura e stabilisce la sua posizione. Il Parlamento ha tre mesi di tempo per presentare nuovi emendamenti (può essere richiesta una proroga a quattro mesi). Se in questi tre mesi il Parlamento approva la posizione del Consiglio o non si pronuncia, il testo legislativo adottato corrisponde alla posizione del Consiglio. In alternativa il Parlamento può:
a) respingere la posizione del Consiglio alla maggioranza assoluta dei suoi membri: in tal caso il testo legislativo è respinto.
b) presentare emendamenti alla posizione del Consiglio (fatte salve alcune limitazioni). In questo caso:
a) il Consiglio, entro tre mesi (prorogabili a quattro, su richiesta) li approva e il testo legislativo è adottato.
b) il Consiglio respinge gli emendamenti del Parlamento: viene convocato il comitato di conciliazione (28 membri del Parlamento e 28 membri del Consiglio), incaricato di individuare un compromesso tra le posizioni divergenti. Si avvia la fase di terza lettura, nota come fase di conciliazione.
Conciliazione: il comitato di conciliazione adotta un “progetto comune” basato sulla
posizione del Consiglio e sugli emendamenti presentati dal Parlamento in seconda lettura. Le possibilità sono:
a) Consiglio e Parlamento approvano il “progetto comune”, e l’atto legislativo è adottato.
b) il comitato di conciliazione non riesce a elaborare un progetto comune oppure Parlamento e Consiglio non lo approvano, e allora l’atto si considera non adottato.
COESIONE: L’insieme delle politiche volte alla sviluppo dell’economia (coesione economica), del cittadino (coesione sociale), e del territorio (coesione territoriale). Si tratta – sul piano economico – delle misure per il potenziamento del tessuto produttivo dei territori regionali dell’Ue. Comprende – sotto il profilo sociale – le misure e le strategie contro la disoccupazione, la povertà, la discriminazione e l’esclusione. Prevede – nella sua dimensione territoriale – azioni per lo sviluppo delle zone meno competitive, per la promozione della competitività degli enti locali e per la messa in rete, tramite collegamento e cooperazione, di diverse aree geografiche. “Coesione” letteralmente vuol dire “essere uniti”, e il bilancio dell’Unione europea prevede uno specifico “Fondo di coesione” per il finanziamento dei progetti che aiutano l’UE a “essere più unita”.
COLLEGIO DEI COMMISSARI: l’insieme dei commissari europei di cui è composta la Commissione. L’espressione indica generalmente la riunione di tutti i componenti dell’istituzione Ue convocata per la discussione e l’adozione delle proposte legislative. Il collegio dei Commissari si riunisce regolarmente una volta la settimana, tutte le settimane. Le riunioni si tengono il mercoledì a Bruxelles, e il martedì a Strasburgo nelle settimane in cui il Parlamento europeo è riunito in sessione plenaria. Riunioni del collegio possono tenersi nella capitali dello stato membro che assume la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, al momento dell’inizio del semestre di presidenza.
COMITATOLOGIA: procedura di esecuzione delle disposizioni comunitarie attraverso gruppi di lavoro speciali, detti comitati. Da qui la dicitura di “comitatologia”. I comitati sono formati dalla Commissione europea, che li presiede, e i rappresentanti dei paesi membri. Il ricorso alla comitatologia serve alla Commissione europea per discutere con le amministrazioni nazionali dell’attuazione delle disposizioni comunitarie prima di adottare le misure di esecuzione delle disposizioni stesse. In tal modo la Commissione si assicura che le disposizioni di esecuzione corrispondano alla realtà di ciascuno dei paesi interessati nel miglior modo possibile. Attualmente esistono quattro tipi diversi di comitatologie: i comitati consultivi (esprimono il proprio parere, di cui la Commissione deve tener conto), di gestione (si riuniscono solo per l’esecuzione di misure che hanno implicazioni di bilancio), di regolamentazione (per le misure d’esecuzione legate alla legislazione applicabile in tutta l’Ue), e di regolamentazione con controllo (permettono a Consiglio e a Parlamento una previa verifica dell’adozione delle misure di portata generale).
COMMISSIONE EUROPEA: chiamata anche solo “Commissione” o “esecutivo comunitario”, è l’istituzione che rappresenta e sostiene gli interessi dell’Ue nel suo complesso. E’ l’organismo comunitario con potere di iniziativa legislativa e compito di monitorare, una volta approvate, l’applicazione delle normative comunitarie da lei proposte. A livello internazionale rappresenta l’Unione europea, salvo che per le questioni di politica estera e sicurezza comune. Il termine “Commissione” ha due diverse accezioni: indica l’insieme dei membri responsabili della gestione dell’istituzione e delle decisioni (i commissari), e anche l’istituzione in sé e il suo personale. La Commissione è formata ogni cinque anni in occasione delle elezioni europee. Fino al 2014 i governi dei paesi membri designano il candidato presidente, che deve poi ottenere il sostegno del Parlamento. Dal 2014 i partiti politici europei indicano il loro candidato. Una volta nominato, il presidente – in consultazione con gli Stati membri – propone la sua lista di commissari, anch’essi sottoposti all’approvazione del Parlamento. Proprio perchè investito del voto parlamentare, la Commissione è politicamente responsabile dinanzi al Parlamento, che può destituire l’intero collegio con una mozione di censura. La Commissione assiste a tutte le sedute del Parlamento, nel corso delle quali deve spiegare e giustificare le sue politiche. Inoltre, risponde regolarmente alle interrogazioni.
COMUNICAZIONE: uno degli atti propri delle istituzioni comunitarie. Si veda la voce “atti di diritto”.
CONFERENZA INTERGOVERNATIVA: la riunione tra i rappresentanti dei governi dei paesi membri indetta generalmente per modificare i trattati che disciplinano il funzionamento dell’Ue. La revisione dei Trattati richiede l’unanimità, e la conferenza – nota anche con l’acronimo “CIG” – indica le trattative e le negoziazioni tra paesi membri per modificare e/o aggiornare le regole dell’Unione europea.
CONSIGLIO: termine che può designare tre organismi differenti, ed è dunque bene tenere a mente le differenze esistenti. Per Consiglio si può intendere:
- Il Consiglio europeo
È costituito dai capi di Stato o di governo (ossia presidenti e/o primi ministri) di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, dal presidente della Commissione europea e dal presidente del Consiglio europeo stesso. È il più importante organo politico dell’Unione europea, ed è per questo che le sue riunioni sono spesso chiamate “vertici”; - Il Consiglio
Questa istituzione, nota anche come Consiglio dei ministri, è composta dai ministri dei governi di tutti i paesi dell’Ue. Il Consiglio si riunisce regolarmente per prendere decisioni su argomenti specifici e per adottare le leggi europee; - Il Consiglio d’Europa
Quest’ultima non è un’istituzione dell’Ue. È un’organizzazione intergovernativa con sede a Strasburgo (Francia) volta a tutelare i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Ne fanno parte 47 paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Istituito nel 1949 questo Consiglio ha elaborato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
CONTRIBUENTE NETTO: espressione usata per indicare il paese membro con saldo negativo tra quanto mette in termini di risorse per finanziare l’Ue e quanto riceve indietro dal bilancio comunitario. I paesi con saldo positivo tra dare e avere sono “beneficiari netti”.
CONVENZIONE: in ambito comunitario questo termine designa un gruppo straordinario di rappresentanti delle istituzioni dell’Ue, dei governi, e dei parlamenti nazionali che si riuniscono per redigere un documento importante o trovare una soluzione ai problemi di natura istituzionale. Convenzioni sono state convocate, ad esempio, per redigere la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o nuovi trattati dell’Ue.
COOPERAZIONE RAFFORZATA: procedura decisionale speciale che permette a una sola parte dei paesi membri di adottare normative attuabili in settori politici che non rientrano nel quadro delle competenze esclusive dell’Ue. Si tratta di un meccanismo che scatta quando si raggiunge un numero minimo di almeno nove paesi membri, che possono usare ricorrere alle istituzioni dell’Ue per avere una più stretta collaborazione. La cooperazione rafforzata deve soddisfare due condizioni: perseguire gli obiettivi dell’Unione ed essere aperta a qualunque Stato membro che desideri parteciparvi.
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE: è una delle istituzioni dell’Unione europea, con sede a Lussemburgo. E’ spesso indicata con la sigla CGUE. La Corte di giustizia dell’Ue ha il compito di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione europea. La Corte di giustizia è un organo unitario suddiviso in:
- Tribunale della funzione pubblica: responsabile per le controversie in materia di pubblico impiego dell’Unione europea. Non può quindi pronunciarsi sulle controversie tra le amministrazioni nazionali e i loro dipendenti. Le decisioni emanate dal Tribunale delle funzione pubblica possono essere oggetto, entro due mesi, di un’impugnazione dinanzi al Tribunale;
- Tribunale: competente a esprimersi in primo grado su ricorsi diretti delle persone fisiche o giuridiche contro gli atti delle istituzioni comunitarie, ricorsi di Stati membri contro la Commissione, ricorsi di Stati membri contro il Consiglio riguardanti gli atti adottati nell’ambito degli aiuti di Stato, ricorsi per il risarcimento per responsabilità extracontrattuale dei danni causati dalle istituzioni comunitarie o dai loro dipendenti, ricorsi in materia di marchio comunitario;
- Corte di giustizia: si pronuncia sui ricorsi di annullamento o per carenza presentati da uno stato membro o da un’istituzione, sui ricorsi per inadempimento della Commissione contro gli Stati membri, sui rinvii pregiudiziali e sulle impugnazioni delle decisioni del Tribunale. Emana le sentenze definitive.
CRITERI DI COPENHAGEN: le tre condizioni che devono essere rispettate da un qualunque stato che intenda aderire all’Unione europea. Prendono il nome dalla riunione del Consiglio europeo in cui vennero stabiliti dagli allora capi di stato e di governo dei paesi membri (Consiglio di Copenhagen, 1993). Si tratta di un criterio politico, di un criterio economico, e di un criterio giuridico. In primo luogo ogni stato deve avere istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela. In secondo luogo si richiede l’esistenza di un’economia di mercato affidabile e capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all’interno dell’Unione Europea. Quanto al criterio giuridico si impone l’adesione all'”acquis comunitario”, accettando gli obblighi derivanti dall’adesione e, in particolare, gli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria.
CRITERI DI MAASTRICHT: noti anche come “criteri di convergenza” o “parametri di Maastricht”, sono le condizioni che gli Stati dell’Unione europea devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione economica e monetaria dell’Unione europea (UEM). Introdotte nel 1992 con i trattati di Maastricht, sono, in altri termini, le condizioni necessarie per poter adottare la moneta unica, l’Euro, ed entrare a far parte dell’Eurozona. I criteri di Maastricht riguardano la stabilità dei prezzi (il tasso d’inflazione non deve superare di oltre l’1,5% quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in materia di stabilità dei prezzi nell’anno che precede l’esame della situazione dello Stato membro), la situazione delle finanze pubbliche (il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il Pil non deve superare il 3%, e il debito pubblico – cioè il rapporto tra il debito pubblico lordo e il Pil – non deve superare il 60 % alla fine dell’ultimo esercizio di bilancio concluso), il tasso di cambio (occorre rispettare i margini di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazione nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro), e i tassi di interesse a lungo termine (non devono superare di più del 2% quelli dei tre Stati membri, al massimo, che avranno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi).
DAB: acronimo inglese per “Draft Amending Budget”. E’ la proposta di correzione al bilancio comunitario, o emendamento, presentata dalla Commissione per far fronte alle diverse necessità di spesa che si verificano durante l’anno fiscale in corso. I DAB sono di due tipi: quello a saldo invariato e quello a saldo variabile. Nel primo caso non si modifica l’ammontare complessivo di bilancio, ma si propone una diversa ripartizione dei fondi disponibili attraverso lo spostamento di una determinata somma da una voce all’altra del bilancio esistente. Il DAB a saldo variabile modifica invece gli importi esistenti e già concordati. E’ la proposta correttiva vera e propria che altera lo stato contabile, chiedendo agli Stati membri di mettere nuove risorse nelle casse dell’Ue.
DECISIONE: uno degli atti propri del diritto comunitario. Si veda la voce “atti di diritto”.
DEFICIT DI BILANCIO: la differenza negativa tra le spese sostenute dallo Stato (uscite) e i suoi ricavi (entrate). E’ la situazione opposta al “surplus” (saldo tra ricavi e spese positivo).
DG: abbreviazione per Direzione Generale, la divisione amministrativa della Commissione europea. Ogni DG si occupa di un settore specifico. Ha proprie competenze, un un suo portafoglio, ed è sottoposta ad un direttore generale. Questi, a sua volta, rende conto direttamente al Commissario europeo responsabile del settore e dell’unità amministrativa. Al loro interno le DG sono articolate in direzioni, unità e settori. Ogni DG è responsabile di redigere e presentare le proposte legislative per le materia di propria competenza. I testi vengono poi analizzati nel corso della riunione del collegio dei commissari per una loro adozione. Attualmente la Commissione ha ventotto DG, una per ogni stato membro dell’Ue.
DIRETTIVA: uno degli atti proprio del diritto comunitario. Si veda la voce “atti di diritto”.
EASA: è l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Istituita nel 2003, è l’organo di controllo del settore aeronautico dell’Unione europea. All’Agenzia spetta il compito di elaborare norme di sicurezza e ambientali comuni a livello europeo, e monitorarne l’applicazione tramite ispezioni negli Stati membri. Ha sede a Colonia.
EBA: sigla che indica l’Autorità bancaria europea (abbreviazione per European Banking Authority). E’ un organismo dell’Unione europea con sede a Londra, che dall’1 gennaio 2011 ha il compito di sorvegliare il mercato bancario europeo. Ad essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell’Unione europea. Tra i compiti dell’Eba ci sono il miglioramento del funzionamento del mercato interno (attraverso una regolamentazione efficace e uniforme), la garanzia dell’integrità, della trasparenza, dell’efficienza e del regolare funzionamento dei mercati finanziari, il rafforzamento del coordinamento internazionale in materia di vigilanza bancaria, la promozione di pari condizioni di concorrenza, il monitoraggio dei rischi, e la protezione dei consumatori. Con l’avvio del progetto di Unione bancaria l’Eba è stata incaricata di stilare un regolamento unico per il settore bancario che sia valido in tutta l’Ue, per garantire l’integrità del mercato unico e assicurare la coerenza della supervisione degli istituti di credito di tutti gli stati membri.
EFSA: è la sigla con cui si indica l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. E’ un organismo indipendente, finanziato dal bilancio dell’Ue e operante in modo autonomo dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri dell’Ue. Istituita nel 2002, ha sede a Parma. In stretta collaborazione con le autorità nazionali e in aperta consultazione con le parti interessate, fornisce consulenza scientifica indipendente e comunica in maniera chiara su rischi esistenti ed emergenti. La sua attività è finalizzata a migliorare la sicurezza alimentare nell’Ue, assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e ripristinare e mantenere la fiducia degli stessi nelle forniture alimentari dell’Ue.
EFTA: la sigla che identifica l’Associazione europea di libero scambio (dalle iniziale della dicitura inglese “European Free Trade Association”). Si tratta dell’organizzazione internazionale creata nel 1960 per promuovere il libero scambio tra gli stati europei che non volevano o non potevano ancora entrare nella Comunità economica europea (Cee), ora Unione europea. In origine i paesi EFTA erano sette: Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera. A questi si sono poi aggiunti Finlandia (1961), Islanda (1970) e Liechtenstein (1991). Nel 1973 Danimarca e Regno Unito hanno abbandonato l’EFTA per aderire alla Cee, un percorso seguito poi da Portogallo (1986) e Austria, Finlandia e Svezia (1995). Oggi gli Stati membri dell’EFTA sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
ERASMUS: è il programma dell’Unione europea per la mobilità degli studenti, avviato nel 1987 per favorire esperienze di studio universitario e negli atenei degli altri stati membri e tirocini all’interno dell’Ue. Sovvenzionato in parte dall’Ue e in parte dai governi nazionali, Erasmus ha una durata variabile dai 3 ai 12 mesi (a seconda delle varie convenzioni, che differiscono tra Stato e Stato, e tra università e università). È possibile muovere gli studenti anche in alcuni paesi non membri dell’Ue ma associati all’Unione come Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia.
E’ intitolato all’umanista europea Erasmo da Rotterdam – da cui Erasmus – anche se in realtà Erasmus è l’acronimo di “European Region Action Scheme for the Mobility of University Students” (in italiano: Schema di azione regionale europeo per la mobilità degli studenti universitari).
ESA: è l’Agenzia spaziale europea, organizzazione internazionale fondata nel 1975. Non è un organismo dell’Ue, ma collabora con questa nello sviluppo delle capacità spaziali europee e per lo sviluppo e la realizzazione dei programmi comunitari di settore. L’Esa sviluppa programmi per l’esplorazione dello spazio e per lo di tecnologie e servizi satellitari. Promuove inoltre le industrie europee. Ne fanno parte attualmente 20 paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera). Ha la propria sede centrale a Parigi e la base di lancio a Kourou (Guyana francese).
ESM: si veda la voce “MES”.
ETS: sigla per Emission Trading Scheme (letteralmente: “Schema per il commercio delle emissioni). Si tratta del sistema di compra-vendita delle emissioni di gas a effetto serra, quale strumento di contenimento dell’impatto ambientale dell’economia dell’Ue. Per ridurre l’inquinamento atmosferico e la produzione di anidride carbonica (CO2) – principale fattore del surriscaldamento del pianeta – l’Ue fissa tetti massimi di emissioni annuali, dopo i quali chi produce di più paga penali. L’Ets consente ai paesi e ai soggetti che producono meno emissioni rispetto al tetto fissato (paesi in credito) di vendere le proprie quote (o diritti di emissione) in eccedenza a quei paesi che viceversa hanno emesso più gas a effetto serra del previsto (paesi debitori). L’Ets si applica a larga parte del settore industriale ed è oggetto di revisione della Commissione europea.
EURO: è la moneta ufficiale dell’Unione europea, e la valuta unica adottata dai 19 dei 28 paesi membri dell’Ue aderenti all’Unione economica e monetaria (Uem). Sui mercati valutari è indicata con la sigla “EUR” o col simbolo €. Attualmente l’Euro circola in diciannove paesi (in ordine di adozione:
• Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna (1999)
• Grecia (2001)
• Slovenia (2007)
• Cipro, Malta (2008)
• Slovacchia (2009)
• Estonia (2011)
• Lettonia (2014)
• Lituania (2015)
• Croazia (2023)
In aggiunta a questi paesi la moneta unica europea è utilizzata anche in altri sei stati Europei, a seguito di accordi internazionali (Città del Vaticano, Principato di Monaco e San Marino) o a seguito dell’adozione unilaterale (Andorra, Kosovo e Montenegro). L’Euro, inoltre, è moneta ufficiale anche in tutti i dipartimenti d’oltremare e le collettività d’oltremare francesi: Mayotte (Africa), Riunione (Africa), Guadalupa (Nordamerica), Martinica (Nordamerica), Saint-Pierre e Miquelon (Nordamerica), Saint Barthélemy (Nordamerica), Saint-Martin (Nordamerica), Guyana francese (Sudamerica). L’euro è valuta corrente anche a Ceuta e Melilla, città autonome spagnole in nord Africa. L’Euro è amministrato dalla Banca centrale europea (Bce). Danimarca (in seguito ad un referendum) e Regno Unito godono di una speciale deroga al trattato di Maastricht che li esime dall’obbligo formale di aderire alla divisa comune, permettendo loro di mantenere indefinitamente le proprie valute nazionali.
EUROBAROMETRO: è il servizio della Commissione europea per la realizzazione di sondaggi su questioni di interesse comunitario. Il servizio, avviato nel 1973, misura e analizza le tendenze dell’opinione pubblica in tutti gli Stati membri dell’Ue e nei paesi candidati. La Commissione europea si basa su tali orientamenti dell’opinione pubblica per elaborare le sue proposte legislative, come anche per prendere decisioni e valutare il proprio operato. Eurobarometro si avvale sia di sondaggi d’opinione che di gruppi di discussione (focus groups).
EUROCRATE: il termine, che ricalca la parola “burocrate”, è usato per indicare le persone che lavorano nelle e per le istituzioni comunitarie (Commissione, Parlamento, Consiglio).
EUROGRUPPO: la riunione dei ministri dell’Economia e delle Finanze dei paesi Ue che hanno adottato l’euro.
EUROLANDIA: neologismo coniato per indicare la zona dell’Ue all’interno della quale circola la moneta unica, l’Euro. E’ un sinonimo delle espressioni “area euro” e “zona euro” (quest’ultima è anche usata a termini invertiti, “eurozona”).
EUROPA: termine impropriamente usato come sinonimo di Unione europea. Divenuta ormai una parola corrente del gergo europeo per designare l’Ue in tutte le sue forme. “Europa” è usato per indicare l’Ue nel suo complesso (es. “lo chiede l’Europa”, “Europa a ventotto”), o in sua parte (es. “l’Europa a diciotto” per indicare i paesi Ue con la moneta unica). Europa è anche in nome del sito ufficiale dell’Unione europea (www.europa.ue), dove si trovano numerose informazioni utili sull’Ue, regolarmente aggiornate, ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Ue.
EUROPA 2020: l’insieme delle politiche e delle strategie dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione fino al 2020. I leader politici dell’Ue lo hanno stabilito nel 2010 quale quadro generale di un’ampia serie di iniziative. Questa politica di lungo respiro prevede, tra l’altro, riforme relative al funzionamento dei mercati e maggiori investimenti nell’istruzione e nella ricerca. Europa 2020 si pone come obiettivo di assicurare all’Europa – e quindi all’Unione europea – “crescita intelligente” (basata sulla conoscenza e su nuove idee), “crescita sostenibile” (basata sull’ecocompatibilità) e “crescita inclusiva” (a favore anche dei cittadini e delle regioni più deboli).
EUROSCETTICI: tutti coloro che, all’interno dell’Unione europea, si oppongono all’integrazione europea o sono “scettici” nei confronti dell’Ue, dei suoi obiettivi, delle sue politiche, e della sua moneta.
EUROSTAT: è l’istituto di statistica dell’Unione europea. Fondato nel 1953, con l’istituzione della Commissione europea nel 1958 ne divenne parte come direttorato generale. Ruolo dell’Eurostat è realizzare statistiche sugli stati membri e raffronti tra i diversi stati membri e diffonderle alle direzioni generali della Commissione europea. Gli elaborati Eurostat aiutano ad orientare il lavoro della Commissione oltre ad offrire un quadro delle tendenze generali. Ha sede a Lussemburgo.
EURO ZONA: altro modo di indicare l’insieme dei Paesi UE con la moneta unica, e l’area dell’UE dove circola l’euro.
FISCAL COMPACT: nome inglese del Patto di bilancio europeo (o Trattato sulla stabilità), accordo intergovernativo che fissa regole per garantire la stabilità e la sostenibilità dei conti pubblici dei paesi membri. E’ stato firmato a Bruxelles il 2 marzo 2012 da 25 degli allora 27 stati membri dell’Unione europea (non firmarono Regno Unito e Repubblica ceca), ed è entrato in vigore l’1 gennaio 2013. L’accordo prevede diversi obiettivi vincolanti: raggiungere il pareggio di bilancio, non superare la soglia dello 0,5% di deficit strutturale in rapporto al Pil, ridurre il debito pubblico al ritmo di un ventesimo (5%) all’anno, fino al rapporto del 60% sul PIL nell’arco di un ventennio, mantenere il deficit pubblico sempre al di sotto del 3% del Pil (altrimenti scatteranno sanzioni semiautomatiche).
FLESSICUREZZA: neologismo con cui si intende un modello di Stato assistenziale con una politica del mercato del lavoro pro-attiva. Si tratta in sostanza di un modello che combina insieme assunzioni e licenziamenti facili (flessibilità per i datori di lavoro) e benefici elevati e formazione per i disoccupati (sicurezza per i lavoratori). Paese preso come esempio di attuazione della flessicurezza è la Danimarca.
FONDI EUROPEI: l’insieme dei singoli strumenti di finanziamento delle politiche comunitarie. L’Ue fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un’ampia gamma di progetti e programmi nei settori più diversi, per ognuno dei quali l’Unione europea individua uno strumento finanziario specifico. Questo strumento è per l’appunto uno speciale fondo. Tra i vari fondi europei si segnalano i seguenti:
• Fondo europeo di sviluppo regionale (per la crescita economica delle realtà locali)
• Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (per reinserire nel mondo del lavoro chi rimane disoccupati)
• Fondo sociale europeo (il principale strumento finanziario dell’Ue per la promozione dell’occupazione negli stati membri)
• Fondo di coesione (per lo sviluppo economico, sociale e territoriale)
• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
FONDO PER LA RIPRESA: noto anche per il suo nome inglese di Recovery fund (abbreviato anche in RFF), è il principale strumenti finanziario del Meccanismo per la ripresa (si veda la voce).
La dotazione complessiva è di 672,5 miliardi di euro, messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di garanzie (concessione a fondo perduto per 360 miliardi) e di prestiti (da restituire, per un totale di 312.5 miliardi). Per finanziare la prima parte del parte, gli Stati hanno deciso di istituire titoli di debito comune, dando alla Commissione europea di reperire sui mercati i fondi necessari da rimborsare a titolo dei Ventisette.
FORTEZZA EUROPEA: espressione spesso usata per indicare l’atteggiamento di chi vuole difendere l’Unione europea dalle influenze esterne, soprattutto di ordine culturale. “Fortezza Europa” compare spesso nelle discussioni sui regolamenti in materia di asilo e di immigrazione.
FRONTEX: è l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea. E’ un organismo istituito nel 2004 allo scopo di coordinare il pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati dell’Ue e attuare gli accordi con i Paesi confinanti con l’Unione europea per la riammissione dei migranti extracomunitari respinti lungo le frontiere. Tra i compiti di Frontex ci sono la definizione di un modello di valutazione comune e integrato dei rischi, l’assistenza agli stati membri nella formazione professionale delle guardie in servizio presso le frontiere esterne, l’assistenza nei controlli, nei pattugliamenti e nella vigilanza delle frontiere esterne, il sostegno agli stati membri in operazioni comuni di rimpatrio dei clandestini. Nel 2013 la Commissione europea – su sollecitazione di alcuni stati membri (tra cui l’Italia) – ne ha disposto un potenziamento delle funzioni e delle operazioni in mare, al fine di garantire un controllo di tutta la frontiera del Mediterraneo.
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: è la pubblicazione contenente tutti gli atti normativi dell’Unione europea di ultima approvazione. E’ la fonte ufficiale del diritto comunitario, la raccolta di tutte le disposizioni con forza di legge. La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (anche nota con la sigla GUUE) è pubblicata ogni giorno lavorativo in tutte le lingue ufficiali dell’Ue. E’ composta di due serie collegate tra loro (serie “L” per gli atti legislativi e serie “C” per comunicazioni e informazioni) e un supplemento (“S” per i bandi di appalto). La consultazione a tutti gli atti del diritto comunitario dal 1951 a oggi è possibile anche in modalità elettronica, sul sito internet www.eur-lex.europa.eu
GIORNO EUROPEO: noto anche come “Giornata europea” o “festa dell’Europa”, è il giorno dell’anno in cui si fa cadere l’anniversario dell’integrazione europea. Si celebra il 9 maggio, in ricordo della presentazione da parte dell’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman del piano di cooperazione economica, che segna l’inizio del processo d’integrazione europea con l’obiettivo di una futura unione federale. La presentazione della cosiddetta “dichiarazione Schuman” avvenne il 9 maggio 1950.
GREEN DEAL: l’insieme degli impegni di sostenibilità assunti dagli Stati dell’UE in sede comunitaria. E’ in senso più ampio tutto ciò che riguarda la promozione di una più ampia green economy.
HORIZON 2020: è il nome del programma quadro per la ricerca dell’Unione europea. E’ il fondo che finanzia la ricerca in ogni settore, con una dotazione di circa 80 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.
INIZIATIVA DEI CITTADINI: il diritto riconosciuto ai cittadini dell’Unione europea di promuovere, per determinate materie, l’iniziativa legislativa. Si tratta di uno strumento di partecipazione democratica introdotto col Trattato di Lisbona ed entrato in vigore nel 2012.
L’iniziativa dei cittadini consente a un milione di cittadini di almeno un quarto degli Stati membri dell’Ue di chiedere alla Commissione europea di proporre una normativa in uno dei settori di sua competenza. Gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini devono costituire un comitato dei cittadini composto da almeno sette cittadini dell’Ue residenti in almeno sette diversi Stati membri. Per raccogliare il milione di firme i promotori dell’iniziativa hanno un anno di tempo, e le firme devono essere autenticate dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Una volta conclusa l’iniziativa dei cittadini, la Commissione ha tre mesi per esaminarla e decidere come intervenire.
INIZIATIVA PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE: la strategia dell’Unione europea per la lotta alla disoccupazione giovanile e un più facile inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. Varata l’8 febbraio 2013 dai capi di Stato e di governo dell’Ue e pensata per le persone di età compresa tra i 15 e e 24 anni, l’Iniziativa è stata estesa da alcuni Paesi – tra cui l’Italia – anche alle persone di età superiore. Per il periodo 2014-2020 l’Ue mette a disposizione sei miliardi di Euro per il sostegno di iniziative volte a creare un’offerta valida di lavoro entro quattro mesi dalla fine degli studi o dall’inizio della disoccupazione. L’offerta può consistere in un impiego, apprendistato, tirocinio, o un ulteriore corso di studi e va adeguata alla situazione e alle esigenze dell’interessato.
INNO EUROPEO: L’Unione europea ha un proprio inno ufficiale. Si tratta dell’Inno alla gioia, adattamento dalla Nona Sinfonia di Beethoven. È stato adottato dal Consiglio dell’Unione europea nel 1972 ed è diventato l’inno ufficiale dell’Unione europea nel 1986.
INTEGRAZIONE EUROPEA: è il processo di continua e progressiva cooperazione economica, industriale, politica, giuridica, sociale e culturale di tutti o alcuni Stati dell’Europa. L’integrazione è inteso come il superamento delle diverse politiche nazionali e dei diversi sistemi statali con un unico modello inter-statate. In ambito comunitario l’espressione “integrazione europea” i paesi nel loro mettere in comune le rispettive risorse e nel prendere insieme molte decisioni di interesse comune. Ciò avviene grazie all’interazione tra le istituzioni europee (Parlamento, Consiglio, Commissione, ecc.).
INTERGOVERNATIVO: aggettivo che significa, letteralmente, “tra i governi”. Designa l’adozione di regole comuni prese al di fuori dell’iter legislativo comunitario, attraverso l’iniziativa degli Stati membri, vale a dire un semplice accordo tra i governi degli Stati membri dell’Ue.
Costituendo gli Stati membri il Consiglio dell’Unione europea, la decisione tra paese è presa in seno ad organismi comunitari ma al di fuori dei metodi comunitari veri e propri. Di conseguenza, trattandosi di disposizioni estranee al metodo comunitario, le stesse sono sottratte al vaglio del Parlamento europeo e il metodo intergovernativo si pone dunque in contrasto con il metodo comunitario classico. Gli accordi intergovernativi sono spesso motivo di scontro tra Consiglio e Parlamento, specie da quando è stato introdotto il meccanismo della co-decisione.
ISTITUZIONI COMUNITARIE: l’insieme delle istituzioni che regolano il funzionamento dell’Unione europea. Attualmente sono sette: Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea (l’insieme degli Stati membri nelle loro riunioni ministeriali), Consiglio europeo (l’insieme degli Stati membri nei consessi tra capi di Stato e di governo), la Corte di Giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti europea, e la Banca centrale europea.
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: è un principio fondamentale dell’Ue, sancito dall’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e ulteriormente precisato dal diritto derivato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. In base a tale principio i cittadini dell’Ue hanno il diritto di cercare lavoro in un altro paese dell’Unione europea, lavorare in tale paese senza bisogno di un permesso di lavoro, vivere in questo paese per motivi di lavoro, restarvi anche quando l’attività professionale è giunta a termine, e godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale. Non ha nulla a che vedere con gli accordi di Schengen in quanto la libertà di circolazione delle persone prevista da tali accordi riguarda a categorie di persone diverse dai lavoratori.
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE: è un diritto fondamentale che i trattati garantiscono ai cittadini dell’Unione europea. Essa si realizza attraverso lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. La nozione di libera circolazione delle persone nacque con la firma dell’accordo di Schengen nel 1985 e della successiva convenzione di Schengen nel 1990, che abolirono i controlli alle frontiere fra i paesi partecipanti. Col tempo i controlli alle frontiere sono stati gradualmente eliminati tra gli Stati membri. L’accordo di Schengen è entrato pienamente in vigore in momento diversi:
- 1995: Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo
- 1998: Austria e Italia
- 2000: Grecia
- 2001: Svezia, Danimarca e Finlandia (più Norvegia e Islanda, Paesi non-Ue
- 2007: Estonia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria
- 2008: Svizzera (non-Ue, ma restano in vigore i controlli doganali sulle merci).
- 2011: Liechtenstein (non-Ue, ma restano in vigore i controlli doganali sulle merci).
- 2023: Croazia
Attualmente la piena libera circolazione delle persone vige in 23 paesi dell’Ue (Bulgaria, Cipro e Romania non hanno ancora rispettato tutti gli aspetti tecnici richiesti) e nei paesi dell’Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Non applica questo principio l’Irlanda.
LIBRI: Documenti di diversa natura che fanno parte dell’attività comunitaria. A seconda della loro
natura si dividono in:
- Libri verdi (Green paper)
Documenti di discussione per stimolare il dibattito e le consultazioni. Fa parte dei cosiddetti “atti atipici” previsti ma non disciplinati dal Trattato Cee. Questo tipo di comunicazioni può avere carattere informativo, decisorio, dichiarativo o interpretativo, ed è sottoposto al regime di pubblicità. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro – sia organismi che privati – che partecipano al processo di consultazione e di dibattito. - Libri bianchi (white paper)
Proposte concrete della Commissione per azioni a livello Ue. Talvolta fanno seguito a un libro verde pubblicato per promuovere una consultazione a livello europeo. La loro funzione è quella di proporre azioni mirate ad un settore particolare dell’economia ed è in genere sottoposto al vaglio del Consiglio, del Parlamento europeo e delle parti sociali; è sottoposto al regime di pubblicità. - Piano dettagliato (Blueprint)
Strategia solitamente industriale mirata ad un settore specifico, contenente i suggerimenti atti al perseguimento di un obiettivo Ue.
LINGUE UFFICIALI: tutte le lingue riconosciute dall’Unione europea e parlate al suo interno.
Oggi le lingue ufficiali sono 24 (bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, gaelico irlandese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese).
MAASTRICHT: è una città dei Paesi Bassi. Nel gergo comunitario Maastricht indica i trattati firmati nella medesima località il 17 febbraio 1992. I Trattati in questione segnano un punto di svolta nelle questioni comunitarie, in quanto sanciscono il rilancio del processo di integrazione in senso non solo economico ma soprattutto politico. Gli obiettivi dei trattati di Maastricht sono cinque: rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni, rendere più efficaci le istituzioni, instaurare un’unione economica e monetaria, sviluppare la dimensione sociale della Comunità, istituire una politica estera e di sicurezza comune. Di fatto il trattato di Maastricht crea l’Unione Europea, su tre pilastri: le Comunità europee, la politica estera e di sicurezza comune, e la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale. Il Trattato definisce, tra le altre cose, anche le condizioni che gli Stati dell’Unione europea devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione economica e monetaria dell’Unione europea (UEM). Si veda a tal proposito la voce “criteri di Maastricht”.
MAINSTREAMING: termine inglese che indica in senso stretto la tendenza a seguire la tradizione. Nelle scienze sociali il mainstreaming è l’insieme delle tendenze, delle idee e dei comportamenti che sono seguiti dalla maggioranza delle persone. Sulla scia di ciò in ambito comunitario il mainstreaming significa tener presente e rispettare un certo fattore e/o principio in tutte le politiche dell’Unione europea (esempio: ogni decisione relativa ad una politica comunitaria deve tenere conto del possibile impatto che può determinare sull’ambiente – in altre parole, si procede al “mainstreaming” delle problematiche ambientali).
MEDIATORE: il mediatore europeo è il responsabile delle indagini sulle denunce di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea. Eletto dal Parlamento, il Mediatore esamina le denunce e riferisce ai parlamentari europei, ai quali è tenuto a presentare una relazione annuale sull’attività svolta e l’aggiornamento circa gli eventuali accertamenti di irregolarità. Possono sporgere denuncia al Mediatore europeo i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, le persone residenti in uno Stato membro, le imprese, le associazioni e altri soggetti che abbiano sede nell’Unione europea. Il Mediatore può anche avviare indagini di propria iniziativa, e comunque opera in assoluta indipendenza e non riceve direttive da alcun governo od organizzazione. In caso di irregolarità il Mediatore presenta osservazioni e suggerimenti per la soluzione di cattiva amministrazione. Qualora l’organismo non accetti né tenga conto delle osservazioni il Mediatore si rivolge al Parlamento in modo tale che quest’ultimo possa intraprendere le iniziative politiche necessarie.
MERCATO COMUNE: è lo spazio all’interno del quale persone, beni, capitali e servizi possono circolare liberamente tra gli Stati membri, senza controlli e dazi doganali. In concreto il mercato comune concede a ciascun cittadino dell’Ue la possibilità di vivere, lavorare, studiare in qualsiasi punto dell’Unione europea e di godere di beni e servizi. La costruzione del mercato unico risale al 1957, anno di fondazione della Comunità economica europea (CEE). Questa si proponeva l’obiettivo di un “mercato comune”, la cui realizzazione è avvenuta gradualmente: i dazi doganali sono stati definitivamente aboliti l’1 luglio 1968, e tutte le altre barriere commerciali sono state rimosse nei decenni a seguire. Solo alla fine del 1992 si è potuta proclamare la realizzazione del “mercato unico”.
MES: è la sigla con cui viene indicato, per comodità, il Meccanismo Europeo di Stabilità (in inglese: European Stability Mechanism), fondo finanziario permanente istituito nel 2012 che sostituisce il fondo temporaneo Efsf. La dotazione complessiva attuale – circa 900 miliardi di euro – deriva dall’integrazione delle risorse tra vecchio e nuovo fondo finanziario. L’Esm è un’organizzazione intergovernativa con sede a Lussemburgo con lo scopo di salvaguardare la stabilità dell’area dell’Euro e fornire assistenza ai paesi in difficoltà finanziaria (è detto anche “fondo salva-stati”), erogando aiuti in denaro previo assenso dell’Eurogruppo. Membri dell’Esm sono i paesi dell’Eurozona. Compiti principali dell’Esm sono la fornitura di prestiti nell’ambito dei programmi di correzione macroeconomica, comprare debito su mercati primari (azioni) e secondari (obbligazioni), fornire assistenza finanziaria precauzionale, finanziare le ricapitalizzazioni delle istituzioni finanziarie attraverso prestiti ai governi dei paesi membri. Con l’unione bancaria l’Esm potrebbe ricapitalizzare direttamente le banche in crisi di liquidità. Così prevede il trattato di riforma che istituisce l’Esm, su cui i governi hanno trovato un accordo politico alla fine di gennaio 2021. Dall’1 gennaio 2022, sulla base di tale accordo di riforma, il fondo salva-Stati avrebbe dovuto iniziare a fornire denaro al Fondo di risoluzione unico, istituito per ristrutturare o liquidare le banche in difficoltà, senza gravare sui cittadini. Ma perché ciò fosse possibile occorreva la ratifica di tutti i parlamenti nazionali. L’Italia ha però deciso di non ratificare, complice anche un cambio di maggioranze parlamentari e governi nel Paese. Questo ha impedito che la riforma entrasse in vigore, creando tensioni coi partner attorno ai tavoli europei.
METODO COMUNITARIO: si tratta del metodo normalmente utilizzato dall’UE per legiferare. La Commissione presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento, che la discutono, propongono emendamenti e infine la adottano, facendone un atto legislativo dell’Unione europea (per il processo legislativo dell’Ue si veda anche la voce “codecisione). Durante questo processo vengono spesso consultati altri organi, quali il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni. Il metodo comunitario si pone in contrasto con il metodo intergovernativo.
METODO DI COORDINAMENTO APERTO: è un meccanismo di coordinamento delle politiche pubbliche dei diversi stati membri dell’Unione europea, e vale per gli ambiti che rientrano nella competenza degli Stati membri quali occupazione, protezione e inclusione sociale, istruzione, gioventù e formazione. Laddove non si applicano normative comunitarie il metodo di coordinamento aperto permette agli stati membri di fissare le rispettive priorità nazionali e cooperare per far convergere le proprie politiche al fine di realizzare certi obiettivi comuni. Contestualmente a questo metodo intergovernativo gli Stati membri sono valutati da altri Stati membri e la Commissione si limita a svolgere un ruolo di sorveglianza.
MFF: sigla per “Multiannual Financial Framework”, il quadro finanziario pluriennale dell’Ue. Si tratta del bilancio dell’Unione europea, rinnovato ogni sette anni. E’ finanziato dagli Stati membri attraverso quote dei bilanci nazionali. La Commissione europea propone, su base di stime di spesa futura, quanto destinare all’Ue per i prossimi sette anni e i paesi membri discutono la proposta poi al vaglio del Parlamento europeo. L’MFF è costituito da cinque rubriche di spesa principali:
1) Crescita intelligente e inclusiva (vi rientrano ricerca e innovazione, istruzione e formazione, reti trans-europee per energia, trasporti e telecomunicazioni, politica sociale, sviluppo delle imprese, e politiche di coesione per il rilancio dei paesi e delle regioni meno sviluppate dell’Unione, politiche di potenziamento della competitività di tutte le regioni e sviluppo della cooperazione interregionale).
2) Crescita sostenibile: risorse naturali (vi rientrano la politica agricola comune, la politica comune della pesca, lo sviluppo rurale e le misure ambientali)
3) Sicurezza e cittadinanza (comprende i settori giustizia e affari interni, protezione delle frontiere, immigrazione, politica di asilo, sanità pubblica, protezione dei consumatori, cultura, giovani, informazione e dialogo con i cittadini).
4) Ruolo mondiale dell’Europa (copre i diversi ambiti d’intervento dell’azione esterna – ovvero della politica estera – dall’assistenza allo sviluppo agli aiuti umanitari)
5) Amministrazione (vi rientrano le spese amministrative di tutte le istituzioni europee, le pensioni dei funzionari e le scuole europee).
Accanto al bilancio dell’Ue ci sono riserve aggiuntive speciali che servono come fondi d’urgenza per far fronte alle emergenze e agli imprevisti. Si tratta di:
• Riserva per aiuti d’urgenza (massimale 280 milioni di euro/anno). Serve a finanziare operazioni umanitarie, di gestione civile delle crisi e di protezione civile nei paesi terzi, permettendo all’Unione di reagire rapidamente a eventi imprevisti.
• Fondo di solidarietà (massimale 500 milioni di euro/anno). Eroga aiuti finanziari d’urgenza per far fronte a gravi catastrofi negli Stati membri o nei paesi candidati. Gli aiuti sono gestiti dal paese beneficiario e servono a ricostruire le infrastrutture di base, a finanziare i servizi di emergenza, a assicurare alloggi temporanei o operazioni di sgombro, oppure a evitare rischi sanitari incombenti;
• Strumento di flessibilità (massimale 471 milioni di euro/anno). Permette di coprire spese chiaramente individuate che non possono essere coperte dal bilancio dell’UE senza sforare il massimale annuo di spesa previsto dal MFF;
• Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (massimale 150 milioni di euro/anno). Aiuta i lavoratori che sono stati licenziati a causa di grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali (delocalizzazione, crisi economica e finanziaria) a reintegrare il mondo del lavoro.
MIGLIORI PRASSI: è la migliore pratica realizzata da uno stato membro all’interno dell’Ue in una determinata area. In base al concetto di migliore prassi un modo per migliorare le politiche nell’UE è quello di vedere cosa fanno gli altri paesi dell’UE per scoprire dove il sistema funziona meglio. Gli altri paesi possono allora adottare questa “migliore prassi” adattandola alle proprie realtà nazionali e locali.
MOTTO DELL’UNIONE EUROPEA: Dal 4 maggio 2000 l’Ue ha un proprio motto ufficiale.
Tale motto è “Uniti nella diversità” (In varietate concordia).
MECCANISMO PER LA RIPRESA: noto anche con il nome inglese di Next Generation EU, è il programma eccezionale varato per rispondere alla crisi economica innescata dalla pandemia di Coronavirus. Approvato a luglio 2020, prevede una dotazione finanziaria complessiva di 750 miliardi di euro, in aggiunta al bilancio pluriennale dell’Unione, e così ripartiti:
– Fondo per la ripresa: 672,5 miliardi
– React UE (Coesione): 47, 5 miliardi
– Horizon Europee (ricerca): 5 miliardi
– InvestEU (investimenti): 5,6 miliardi
– Sviluppo rurale: 7,5 miliardi
– Fondo di transizione (sostenibilità): 10 miliardi
– RescEU (aiuti umanitari): 1,9 miliardi
MOZIONE DI CENSURA: Atto attraverso il quale il Parlamento impone le dimissioni dell’intera Commissione europea
OPT-OUT: espressione inglese traducibile con “opzione di uscita” o “rinuncia”. Nel gergo comunitario, l’Opt-out è la deroga riconosciuta a uno Stato membro all’obbligo di determinate disposizioni. Di fatto un’esenzione, una rinuncia all’adesione completa dei trattati, che crea status particolari e privilegiati all’interno dell’Unione. Attualmente sono sei i Paesi dell’Ue ad avere opt-out in settori diversi del diritto dell’Ue:
• Unione economica e monetaria. Il caso forse più noto di opt-out. Regno Unito e Danimarca hanno ottenuto la rinuncia all’obbligo di adozione dell’Euro, e resteranno dunque senza la moneta unica dell’Ue. Con loro si trova la Svezia, che pur non avendo contrattato alcuna deroga gode di un opt-out “de facto” a seguito del referendum del 2003, che ha visto la vittoria del no all’adozione della valuta. Stoccolma, in forza della decisione popolare, resterà sotto i parametri richiesti per l’introduzione dell’Euro quel tanto che basta per non
soddisfare i requisiti comunitari.
• Accordi di Schengen. Irlanda e Regno Unito non aderiscono all’accordo del 1985. Di conseguenza ci sono restrizioni nella libera circolazione delle persone, uno dei diritti fondamentali che i trattati garantiscono ai cittadini dell’Unione europea.
• Politica estera e di sicurezza comune. Con l’accordo di Edimburgo del 1992 la Danimarca è dispensata dall’obbligo di cooperazione in tale settore. La Danimarca è membro della Nato.
• Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Irlanda e Regno Unito sono fuori da questo ambito. Tuttavia la rinuncia non è assoluta: i due governi si sono riservati il diritto di decidere caso per caso.
• Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. L’opt-out di Polonia, Regno Unito e Repubblica Ceca riconosce loro di non essere chiamati in giudizio dalla Corte di giustizia dell’Ue sulla base della carta dei diritti, vincolante per tutti i Paesi membri.
• Cittadinanza dell’Ue. La Danimarca si vede riconosciuto il principio per cui “la cittadinanza europea non sostituisce quella danese”.
• Giustizia e affari interni. Ancora un opt-out danese, stavolta per escludere il regno scandinavo da decisioni di affari interni. Non è tuttavia assoluto: Copenhagen ha facoltà di decidere volta per volta, caso per caso, se partecipare o meno alle regole comuni.
PAC: è la Politica agricola comune, creata nel 1960 per permettere che l’Europa potesse coprire il proprio fabbisogno di prodotti alimentari a prezzi accettabili e accessibili. Si ridiscute ogni sette anni, nell’ambito della definizione del nuovo bilancio settennale dell’Ue. E’ una delle politiche comunitarie di maggiore importanza, impegnando da sola un terzo dell’intero budget dell’Unione europea. La Pac persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell’agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. L’attuale Pac si basa su due pilastri:
1) Sostegno alla produzione. Prevede interventi di mercato e regime di pagamenti diretti agli agricoltori, tramite il Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).
2) Sviluppo rurale. L’insieme delle politiche e delle misure per promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste, incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, e promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali.
PACCHETTO CLIMA-ENERGIA: l’insieme degli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra e delle azioni comunitarie per rispondere al surriscaldamento del pianeta e ai cambiamenti climatici.
Gli obiettivi dell’insieme di queste norme di sostenibilità mirano a tre obiettivi principali: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, e aumento dell’efficienza energetica.
PADRI FONDATORI: l’insieme di quelle persone mosse dagli stessi ideali di pace, unità e prosperità in Europa, che hanno avviato il processo di costruzione dell’Europa unita. Negli successivi alla seconda guerra mondiale, personalità di spicco quali Jean Monnet (consigliereeconomico francese) e Robert Schuman (avvocato e ministro degli Esteri francese tra il 1948 e il 1952) sognavano di unire i popoli d’Europa all’insegna di una pace duratura e dell’amicizia, sogno destinato a realizzarsi nel corso dei cinquant’anni successivi che hanno portato all’attuale Unione europea. Per questo essi vengono chiamati i dell’Unione europea. Oltre ai due nomi già citati, vengono considerati “padri fondatori”, tra gli altri, anche Alcide De Gasperi (dal 1945 al 1953 prima presidente del Consiglio e poi ministro degli Esteri), Konrad Adenauer (cancelliere della Repubblica federale di Germania dal 1949 al 1963), Paul Henri Spaak (ministro degli Esteri belga dal 1946 al 1949 e primo presidente dell’Assemblea comune europea).
PAESE CANDIDATO: uno stato la cui domanda di adesione è stata accettata da tutti i membri dell’Ue. Per essere accettato e divenire un nuovo membro dell’Ue, il paese candidato deve accettare tutto l'”acquis comunitario”, che attualmente consta di 35 capitoli (e ogni capitolo è negoziato separatamente):
Capitolo 1. Libertà di circolazione delle merci
Capitolo 2. Libertà di circolazione dei lavoratori
Capitolo 3. Diritto di stabilimento/libertà di provvedere ai servizi
Capitolo 4. Libera circolazione dei capitali
Capitolo 5. Appalti pubblici
Capitolo 6. Diritto societario
Capitolo 7. Diritto alla proprietà intellettuale
Capitolo 8. Competitività
Capitolo 9. Servizi finanziari
Capitolo 10. Società dell’informazione/Media
Capitolo 11. Agricoltura/Sviluppo rurale
Capitolo 12. Sicurezza alimentare/Politica veterinaria e fitosanitaria
Capitolo 13. Pesca
Capitolo 14. Politica dei trasporti
Capitolo 15. Energia
Capitolo 16. Tassazione
Capitolo 17. Economia/Politica monetaria
Capitolo 18. Statistiche
Capitolo 19. Politica sociale/Occupazione
Capitolo 20. Impresa/Politica industriale
Capitolo 21. Reti trans-europee
Capitolo 22. Politica regionale/Coordinamento degli strumenti strutturali
Capitolo 23. Magistratura/Diritti fondamentali
Capitolo 24. Giustizia/Libertà/Sicurezza
Capitolo 25. Scienza/Ricerca
Capitolo 26. Educazione/Cultura
Capitolo 27. Ambiente
Capitolo 28. Consumatori/Tutela della salute
Capitolo 29. Unione doganale
Capitolo 30. Relazioni esterne
Capitolo 31. Politica estera/Sicurezza/Difesa
Capitolo 32. Controlli finanziari
Capitolo 33. Disposizioni finanziarie e di bilancio
Capitolo 34. Istituzioni
Capitolo 35. Altri problemi
Al momento sono cinque i paesi candidati: Serbia, Macedonia del Nord (che non ha ancora iniziato i negoziati di adesione), Montenegro e Turchia. Prima di poter entrare a far parte dell’UE un paese candidato deve soddisfare i “criteri di Copenaghen”. Nel 2022 lo status di candidato è stato riconosciuto anche a Ucraina e Moldova.
PAESE CON DOMANDA DI ADESIONE: uno stato non dell’Ue che ha chiesto di poter aderire all’Unione europea. La domanda viene esaminata dai tutti i membri dell’Ue e quando viene formalmente accettata il paese richiedente ottiene lo status di “paese candidato” all’adesione, e s avviano i negoziati per l’ingresso.
PAESE TERZO: un qualunque paese non appartenente all’Unione europea.
PAESI FONDATORI: quegli Stati che hanno avviato il processo di integrazione e dato vita al percorso da cui è poi nata l’Unione europea. Si considerano fondatori dell’Europa unita Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Questi sei paesi nel 1951 sono stati promotori della Ceca, la Comunità economica del carbone e dell’acciaio. Il patto inter-governativo creava un’area per la gestione in comune delle rispettive risorse carbosiderurgiche. La Ceca è di fatto il trattato da cui prende avvio il processo di integrazione.
PARLAMENTO EUROPEO: è l’assemblea rappresentativa di tutti i cittadini dei paesi membri dell’Unione europea. Eletto direttamente dal popolo dal 1979 e rinnovato ogni cinque anni, il Parlamento è la sola istituzione comunitaria eletta. Oggi in Parlamento siedono 571 deputati europei in rappresentanza di ciascuno dei ventotto stati membri, e il numero dei rappresentanti eletti per ciascuno Stato membro è fissato su base demografica. Il Parlamento europeo esercita tre poteri fondamentali:
- Potere di bilancio. Il Parlamento vota il bilancio dell’Unione europea, e insieme al Consiglio decide sull’insieme del budget comunitario (MFF). Ha inoltre potere di voto e approvazione dei bilanci consuntivi (o discarico) delle istituzioni comunitarie e delle agenzie europee.
- Potere legislativo. Il Parlamento non ha iniziativa legislativa, che spetta invece alla Commissione. Il potere legislativo del Parlamento è dunque quello di votare le leggi, grazie al meccanismo di co-decisione. Il Parlamento può approvare, modificare e bocciare le proposte della Commissione. Il Trattato di Lisbona ha inoltre conferito al Parlamento nuovi poteri, e l’istituzione adesso è diventato co-decisore su materie prima di esclusiva competenza del Consiglio (agricoltura, pesca, energia, immigrazione, sicurezza, giustizia e affari interni, salute, fondi strutturali).
- Potere di controllo democratico sulla Commissione. Si esercita attraverso audizioni e interrogazioni sull’attività dell’esecutivo. Le audizioni prevedono sempre la presenza di un rappresentante della Commissione, mentre le interrogazioni possono essere scritte od orali. Il Parlamento europeo può istituire commissioni temporanee d’inchiesta. Il Parlamento ha anche il potere di censurare e far dimettere la Commissione.
Il Parlamento ha sede a Bruxelles e a Strasburgo. A Bruxelles si svolge solitamente l’attività delle diciassette commissioni parlamentari, che preparano i lavori delle sedute plenarie – vale a dire le riunioni dell’Aula – tenute invece a Strasburgo. Il Segretariato generale del Parlamento, che conta circa 4.500 funzionari e 700 agenti dei gruppi politici, ha sede invece a Lussemburgo.
PARTI SOCIALI: espressione con cui si indicano le due parti dell’industria: datori di lavoro e lavoratori. A livello Ue le parti sociali sono rappresentate da tre grandi organizzazioni:
• Confederazione europea dei sindacati (CES), che rappresenta i lavoratori;
• Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), che rappresenta i datori di lavoro del settore privato;
• Centro europeo delle imprese pubbliche (CEIP), che rappresenta i datori di lavoro del settore pubblico.
La Commissione europea consulta le parti sociali – e dunque queste tre organizzazioni – al momento di elaborare proposte legislative di carattere occupazionale o sociale.
PARTITI EUROPEI: sono i partiti politici dell’Unione europea. Sono organizzazioni di partiti politici di diversi paesi dell’Ue che condividono stessi ideali e valori. Formano le liste elettorali con cui partecipano alle elezioni europee, e contribuiscono all’attività politica del Parlamento, dove ogni partito trova collocazione con il proprio gruppo parlamentare. Attualmente sono undici i partiti politici riconosciuti e finanziati dall’Ue (in ordine alfabetico):
ECR (Partito dei conservatori e dei riformisti europei). Gruppo parlamentare: ECR
ALDE (partito dell’Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa). Gruppo: Renew Europe – RE
ALE (Alleanza libera europea). Gruppo parlamentare: Verdi/Ale
PEL (Partito della sinistra europea). Gruppo parlamentare: La Sinistra
EAF (Alleanza europea per la libertà). Gruppo parlamentare:
ECPM (Movimento politico cristiano d’Europa). Gruppo parlamentare: ECR/PPE
IDP (Parito dell’identità e della democrazia). Gruppo parlamentare: ID
PDE (Partito democratico europeo). Gruppo parlamentare: RE/S&D
PPE (Partito popolare europeo). Gruppo parlamentare: Ppe
PSE (Partito socialista europeo). Gruppo parlamentare: S&D
VERDI (Partito verde europeo). Gruppo parlamentare: Verdi/Ale
PATTO DI BILANCIO: si veda la voce “Fiscal compact”.
PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA: anche abbreviato in “PSC”, è un accordo stipulato nel 1997 tra gli allora membri dell’Unione europea per tenere sotto controllo le rispettive politiche di bilancio nazionali. Il patto di stabilità mira a rafforzare il rispetto del trattato di Maastricht e dei suoi parametri, per cui in base al PSC tutti i contraenti si impegnano a far sì il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il Pil (deficit/Pil) non superi il 3%, e il debito pubblico (debito pubblico/Pil) non superi il 60 %. Il patto di stabilità introduce nuovi poteri alla Commissione europea, incaricata di produrre “avvertimenti preventivi” nel caso di Paesi prossimi allo sforamento dei parametri o troppo vicini al limite massimo consentito. In caso di sforamento la Commissione propone delle raccomandazioni la cui inosservanza può produrre sanzioni. Tale sanzioni possono essere un deposito infruttifero, da convertire in ammenda dopo due anni di persistenza del deficit eccessivo. È comunque previsto un tetto massimo all’entità complessiva della sanzione, pari allo 0,5% del Pil.
PIANI DI RIPRESA: le strategie nazionali necessarie per ottenere l’erogazione delle risorse europee proveniente dal piano per la ripresa – o recovery fund – , il principale strumento finanziario del più ampio Meccanismo di ripresa (si vedano le voci corrispondenti in questi glossario). I piani sono concordati dai governi di concerto con la Commissione UE. Dopo il via libera del Consiglio, la Commissione monitora il rispetto fedele delle azioni e delle misure concordate, al fine dell’erogazione delle risorse, che avviene per tranche sulla base dei progressi conseguiti. Tra le condizioni per ottenere i soldi, il rispetto delle raccomandazioni specifiche per paese (si veda la voce).
POLITICA DI VICINATO: è una delle politiche esterne dell’Unione europea, indirizzata ai paesi collocati in prossimità dell’Unione verso est e verso sud. L’obiettivo è quello di costruire rapporti più stretti con tali paesi a livello economico, politico, strategico e culturale. I soggetti coinvolti dalla politica europea di vicinato sono:
• Paesi del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Territori palestinesi, Siria, Tunisia);
• Paesi dell’Europa orientale e del Caucaso (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina);
La politica europea di vicinato (anche nota per la sigla PEV) è stata elaborata nell’ambito dell’allargamento dell’Ue del 2004 con l’obiettivo di evitare nuove linee di divisione tra la stessa Ue allargata e i paesi limitrofi, rafforzando invece la stabilità, la sicurezza e il benessere di tutti. La Politica di vicinato si fonda su valori comuni, quali democrazia, diritti umani, Stato di diritto, buon governo, principi dell’economia di mercato e sviluppo sostenibile.
PRESIDENZA DI TURNO: i sei mesi in cui ogni paese membro ricopre il ruolo di presidente del Consiglio europeo. Al fine di agevolare i lavori del Consiglio, ogni paese membro per sei mesi assume la guida dell’istituzione al fine di coordinare le politiche tra governi. La presidenza di turno è anche indicata col termine “semestre” (es: semestre italiano, semestre francese).
PREVISIONI ECONOMICHE: sono le stime che produce la direzione generale Affari economici e finanziari (DG ECFIN) per conto della Commissione europea. Si tratta di previsioni dell’andamento delle economie degli Stati membri (a livello Ue in generale e a livello di paesi con l’Euro), con un focus anche sui paesi candidati e di alcuni paesi terzi. Ciascuna previsione abbraccia un arco temporale di almeno due anni, a partire da quello corrente, e pone l’accento sui cosiddetti indici macroeconomici (Pil, deficit, debito pubblico, occupazione, inflazione). Le previsioni economiche vengono prodotte quattro volte l’anno: a novembre (previsioni economiche d’autunno), a febbraio (previsioni economiche invernali), a maggio (previsioni economiche di primavera), a luglio (previsioni economiche d’estate).
Accanto alle previsioni vengono elaborate raccomandazioni per ogni singolo paese membro, con tutte le azioni da intraprendere per correggere situazioni di squilibrio.
PRIMATO COMUNITARIO: principio per cui, a livello giuridico, le norme dell’Ue prevalgono sugli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Il primato comunitario – o primato del diritto dell’Ue – impone che le leggi nazionali si adeguino alle disposizioni adottate in sede comunitaria.
PROCEDURA D’INFRAZIONE: il procedimento giurisdizionale avviato a carico degli Stati membri per sanzionare quei paesi responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario e/o della mancata o incompleta attuazione delle norme Ue. Riconosciuta dai trattati che regolano l’Ue, la procedura prevede l’inflizione di sanzioni solo nel caso di ripetuti mancati adeguamenti degli stati alle norme europee. La procedure vuole infatti richiamare gli stati inadempiente all’ordine, e solo in ultima istanza sanzionarli. Per questo, prima dell’eventuale pena, si concede al paese membro la possibilità di rimettersi in regola. La procedura d’infrazione si divide perciò in due fasi:
1) Fase pre-contenziosa, che precede il rinvio a giudizio e il dibattimento processuale;
2) Fase contenziosa, rappresentata dal dibattimento in caso di deferimento.
La fase pre-contenziosa è si articola in due stadi:
a) Lettera di messa in mora (o lettera di contestazione): viene inviata agli stati membri dalla Commissione europea su iniziativa propria della stessa Commissione, su richiesta di qualunque stato membro a seguito di segnalazioni di presunta non conformità, e da interrogazioni parlamentari presentate in Parlamento europeo da qualunque eurodeputato.
Con la lettera si comunica al paese interessato lo stato di irregolarità per il mancato rispetto delle norme, e si concede due mesi per conformarsi alla norma richiamata nella lettera. E’ il passo che apre la procedura d’infrazione.
b) Parere motivato: si invia allo stato membro se, scaduti i due mesi concessi con la lettera di messa in mora per sanare la posizione del paese, questo non ha soddisfatto le richieste della Commissione europea e non ha ancora provveduto a conformarsi alla norma di diritto Ue. E’ la seconda tappa della fase pre-contenziosa della procedura d’infrazione. Il parere motivato opera di fatto una diffida del paese, che se non ottempera alle richieste di Bruxelles entro due mesi viene deferito alla Corte di giustizia europea avviando la seconda fase della procedura di infrazione, quella contenziosa.
La fase contenziosa della procedura d’infrazione è rappresentata solo da uno stadio.
c) Ricorso alla Corte di giustizia europea per inadempimento (o deferimento): è il terzo e ultimo stadio della procedura d’infrazione. Quando lo stato membro non si mette in regola entro i due mesi dall’invio del parere motivato, questo è denunciato all’organo giurisdizionale dell’Unione europea. Inizia la fase del dibattimento tra l’accusa (la Commissione europea) e la difesa (lo stato deferito). Al termine di questa terza e ultima tappa si determina se uno stato è effettivamente colpevole dell’inadempimento di cui è accusato oppure no. Nel primo caso c’è la condanna, che determina l’obbligo di immediato rimedio alla violazione accertata e una multa di importo variabile.
PROCEDURA PER DEFICIT ECCESSIVO: è un particolare tipo di procedura d’infrazione aperta nei confronti degli stati membri dell’Ue i cui conti pubblici non sono in ordine, vale a dire quando c’è un disavanzo (saldo negativo tra entrate e uscite) ritenuto troppo alto. La procedura scatta in genere quando il deficit è superiore al 3% rispetto al Pil. La Commissione europea propone l’apertura della procedura, e gli Stati membri (il Consiglio) votano tale richiesta. In caso di voto favorevole il paese oggetto di procedura entra in una fase di “spesa controllata”, vale a dire perde la propria autonomia e capacità di spesa quale condizione per ridurre il disavanzo. Quando il rapporto deficit/Pil torna entro la soglia del 3%, la procedura si chiude e il paese riacquista la propria capacità di spesa.
PROCEDURA PER SQUILIBRI MACROECONOMICI: è un meccanismo di sorveglianza e applicazione che mira a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici all’interno dell’Ue, che scatta quando uno Stato membro supera una o più soglie sensibili trovandosi oltre le soglie consentite di determinate voci (debito, disoccupazione, import-export…). La Commissione produce una “Relazione sul meccanismo di allerta” che analizza la situazione di un Paese e il suo andamento. Sulla base delle relazione la Commissione procede a:
- Raccomandazioni preventive. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può
rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Queste
raccomandazioni preventive formano parte delle raccomandazioni specifiche per paese
Commissione suggerisce rivolge ai Paesi membri in occasione delle previsioni economiche e nell’ambito del semestre europeo; - Raccomandazioni correttive. Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può
adottare una raccomandazione che, stabilita l’esistenza di uno squilibrio eccessivo, solleciti
lo Stato membro interessato ad adottare misure correttive. La raccomandazione precisa la
natura e le implicazioni degli squilibri, specifica le azioni da seguire, e il termine entro cui lo
Stato membro interessato deve presentare un piano d’azione correttivo. Lo Stato membro
oggetto di una procedura deve presentare un piano d’azione correttivo entro il termine
indicato nella raccomandazione del Consiglio, con quest’ultimo chiamato a valutare il piano
d’azione entro due mesi dalla sua presentazione, sulla base di una relazione della
Commissione.
Gli Stati membri della zona Euro che non si attengono alle raccomandazioni formulate nell’ambito della procedura per squilibri macroeconomici possono essere comminate sanzioni graduali, che vanno da un deposito fruttifero ad ammende annuali. Il deposito fruttifero o l’ammenda devono equivalere allo 0,1% del PIL nazionale.
PROSPETTIVE FINANZIARIE: i programmi finanziari dell’Unione europea. L’Ue deve programmare le sue attività con largo anticipo ed essere sicura di avere risorse finanziarie sufficienti per ciò che intende fare. Le sue principali istituzioni (Parlamento, Consiglio e Commissione) devono quindi mettersi d’accordo in anticipo sulle priorità per gli anni futuri e preparare un programma di spesa definito “prospettive finanziarie”. Le prospettive finanziarie indicano l’importo massimo che l’Ue può spendere, suddiviso per i vari settori.
QUATTRO LIBERTA’: espressione che indica e riassume una delle maggiori conquiste dell’Unione europea: la creazione di una spazio comune in cui è possibile la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. La libera circolazione di queste quattro categorie rappresenta le quattro libertà dell’Unione europea, necessarie per la realizzazione del mercato unico.
RACCOMANDAZIONE: uno degli atti propri del diritto comunitario. Si veda la voce “atti di diritto”.
REVISIONE DEI TRATTATI: la possibilità di modificare le norme che regolano il funzionamento dell’Unione europea. Sono previste due diverse procedure di modifica:
a) Procedura di revisione ordinaria: Qualsiasi Stato membro, la Commissione e il Parlamento europeo possono sottoporre al Consiglio dell’Unione europea (ministri) proposte di revisione, che vengono trasmesse al Consiglio europeo (capi di Stato e di governo) e notificati ai parlamenti nazionali. Se il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, esprime parere favorevole, il presidente del Consiglio convoca una convenzione per l’esame dei progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (CIG). Il Consiglio europeo può anche decidere di non convocare una convenzione qualora l’entità delle modifiche non lo giustifichi. In seguito, l’entrata in vigore degli eventuali emendamenti sarà effettiva dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
b) Procedura di revisione semplificata: Qualsiasi Stato membro, la Commissione e il Parlamento europeo possono proporre al Consiglio europeo la revisione delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Ue (TFUE) relative alle politiche e azioni interne. Il Consiglio europeo (i capi di stato e di governo degli stati membri) adotta all’unanimità una decisione recante modifica della totalità o di parte di tali disposizioni previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione. Tale decisione entra in vigore in seguito ad
approvazione da parte degli Stati membri. Tale procedura di revisione non può essere utilizzata per estendere le competenze assegnate all’Unione.
RISORSE PROPRIE: la disponibilità economica dell’Unione europea, vale a dire l’insieme delle risorse finanziarie comunitarie non appartenenti agli Stati membri. Il funzionamento dell’Unione europea è garantito grazie al finanziamento degli Stati membri, che prendono dai rispettivi bilanci nazionali i soldi per finanziare “l’Erario comunitario”. Le risorse proprie sono invece quelle voci di bilancio che garantiscono all’Ue una autonomia finanziaria. Costituiscono fonti di risorse proprie:
• Multe inflitte a paesi membri;
• Imposta applicata al gettito IVA di ogni Stato membro;
• Applicazione della tariffa doganale comune e riscossione sulle importazioni dei paesi terzi alle frontiere esterne;
• Applicazione di un tasso percentuale uniforme applicato alla somma dei Redditi nazionali lordi (Rnl) di tutti gli Stati membri nel quadro della procedura di bilancio.
SCHENGEN: città del Lussemburgo dove il 14 giugno 1985 sono stati firmati gli accordi per il superamento delle barriere alla frontiere. In ambito comunitario la parola viene usata per riferirsi agli Accordi di Schengen e ai suoi contenuti, nella fattispecie la libera circolazione delle persone (si veda la voce “Libera circolazione delle persone”).
SEE: abbreviazione per Spazio Economico Europeo, area economico-commerciale costituita da tutti i paesi dell’Unione europea e da quelli dell’EFTA (con l’esclusione della Svizzera). Entrato in vigore l’1 gennaio 1994, l’accordo per lo Spazio economico europeo consente a Islanda, Liechtenstein e Norvegia di godere dei benefici del mercato unico dell’Ue pur non appartenendo all’Ue senza che debbano diventarne membri.
SEMESTRE: generalmente un periodo dalla durata di sei mesi. Nel gergo comunitario esistono due semestri:
• Semestre europeo: è il processo di coordinamento e collaborazione in materia di politica economica. La dicitura si deve al fatto che si tratta di una procedura della durata di sei mesi, che si svolge durante la prima metà di ogni anno. Nel corso del semestre europeo si ha una discussione iniziale sull’andamento economico, dopo la quale ciascun paese membro dell’Ue presenta i propri piani di bilancio e i propri programmi di politiche nazionali volti a favorire la crescita economica. Sulla base di questi documenti si decidono gli orientamenti, che devono essere perseguiti da tutti. Sono previste multe per chi non li rispetta.
• Semestre di presidenza: I sei mesi in cui un paese membro guida l’attività del Consiglio dell’Unione europea.
SIMBOLI EUROPEI: i simboli che permettono di identificare l’Unione europea in quanto entità politica. Sono quattro:
• La bandiera dell’Ue: è di forma rettangolare e di colore azzurro, con al centro 12 stelle dorate a cinque punte disposte in circolo. Fu scelto il numero 12 perché in alcune tradizioni esso rappresenta il simbolo della perfezione, della completezza e dell’unità. La bandiera è stata adottata in via ufficiale nel 1986.
• L’inno dell’Ue: si tratta del riadattamento dell’Inno alla gioia di Ludwig Van Beethoven.
E’ stato adottato in via ufficiale nel 1985.
• Il motto dell’Ue: “uniti nella diversità”.
• La moneta dell’Ue: l’Euro.
SIX PACK: è l’insieme delle misure di revisione del Patto di stabilità e crescita (si veda la voce “Patto di stabilità e crescita”). Approvato a ottobre 2011, rappresenta il primo intervento di riforma del patto di stabilità. Si chiama six pack per via del numero delle proposte legislative – una direttiva e cinque regolamenti – che costituisce il pacchetto. Viene introdotto il concetto di “simmetria” per cui la Commissione deve valutare non solo i deficit, ma anche i surplus e – in caso – prendere provvedimenti anche per quelli. Previsto, inoltre, sanzioni semi-automatiche per i paesi dell’Eurozona. La Commissione avverte un Paese e formula la propria raccomandazione, adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata. In caso di mancata approvazione la Commissione propone un avvertimento definitivo dopo un mese, che avvia automaticamente la procedura di sanzione contro il Paese dell’Eurozona interessato, procedura bloccabile a maggioranza semplice contraria.
Per i Paesi con un rapporto debito/Pil superiore al 60% viene imposta la riduzione del 5% annuo per la parte eccedente. Confermato l’impianto sanzionatorio: i Paesi inadempienti rischiano ammende (si parte da un deposito fruttifero pari allo 0,1% del Pil fino a una multa pari allo 0,2% del Pil).
SOVRANAZIONALE: termine che letteralmente significa “ad un livello superiore rispetto ai governi nazionali”. E’ usato per indicare la natura delle decisioni dell’Unione europea, prese non a livello nazionale ma da istituzioni esterne agli stati a cui gli stati stessi hanno delegato alcuni dei poteri decisionali.
STAKEHOLDERS: si tratta delle parti interessate, vale a dire tutti i soggetti (persone e organizzazioni) coinvolti nelle norme e politiche dell’Ue o da esse interessate. La Commissione europea consulta la cerchia più ampia possibile di “stakeholder” prima di proporre nuovi atti legislativi e nuove iniziative politiche. Si tratta di una prassi molto valorizzata.
STATI MEMBRI: i paesi che fanno parte dell’Unione europea. Attualmente sono ventisette (in ordine di ingresso): Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (1957), Danimarca, Irlanda, Regno Unito (1973, poi uscito nel 2020), Grecia (1981), Portogallo, Spagna (1986), Austria, Finlandia, Svezia (1995), Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (2004), Bulgaria, Romania (2007) e Croazia (2013).
STRASBURGO: città francese sede del Parlamento europeo in occasione delle sessioni plenarie.
L’Aula si riunisce a Strasburgo una settimana al mese. La città ospita anche la Corte europea dei diritti dell’uomo e il Consiglio d’Europa, che non sono istituzioni dell’UE. Il termine “Strasburgo” è talvolta utilizzato dai media per indicare l’una o l’altra di tali istituzioni.
SUSSIDIARIETA’: a livello giuridico è il principio regolatore per cui in un ordinamento se un ente sotto-ordinato (che sta più in basso) è capace di fare bene qualcosa, l’ente sovraordinato (quello che sta più in alto) deve lasciargli questo compito, eventualmente sostenendone anche l’azione. A livello comunitario il termine sussidiarietà significa che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l’Unione interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso al principio di proporzionalità, secondo cui l’azione dell’Unione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati.
TRANSNAZIONALE: termine che indica delle relazioni tra stati. Si usa spesso, in ambito comunitario, anche il suo sinonimo “transfrontaliero” per indicare la collaborazione tra paesi e/o la collaborazione tra imprese o organizzazioni che hanno sede in Stati membri diversi. Uno degli obiettivi dell’Ue è proprio quello di incoraggiare la tale collaborazione transnazionale.
TRATTATI: l’insieme delle norme giuridiche su cui si fonda il funzionamento dell’Unione europea.
Il termine è spesso usato per richiamare lo stato di diritto che sorregge l’Ue (es: “lo dicono i trattati”, “come previsto da trattati”). Conformemente ai trattati concordati dagli Stati membri, le istituzioni comunitarie possono adottare atti legislativi ai quali i paesi membri devono quindi dare attuazione. I trattati principali sui cui si fonda l’Ue sono (in ordine di approvazione):
• Trattato Ceca (firmato il 18 aprile 1951, in vigore dal 23 luglio 1952, scaduto il 23 luglio 2002). E’ il trattato che segna l’inizio dell’integrazione europea. Lo firmano Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, che costituiscono la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca). E’ il primo tassello della costruzione europea.
• Trattati di Roma (firmati il 25 marzo 1957, in vigore dall’1 gennaio 1958). Sono i trattati che istituiscono la Comunità economica europea (Cee) e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). Estendono l’integrazione europea alla cooperazione economica generale.
• Trattato di Bruxelles (firmato l’8 aprile 1965 , in vigore dall’1 luglio 1967 ). E’ il cosiddetto “trattato di fusione”, che indirizza l’Ue verso l’organizzazione attuale: si creano un’unica Commissione e un unico Consiglio per le tre Comunità europee (Cee, Euratom, Ceca). Abrogato dal trattato di Amsterdam del 1997.
• Trattato di Maastricht (firmato il 7 febbraio 1992, in vigore dall’1 novembre 1993). E’ il trattato che istituisce l’Unione europea. Prepara la creazione dell’Unione monetaria europea e getta le basi per un’unione politica. Introduce la procedura della co-decisione , conferendo al Parlamento maggiori poteri nel processo decisionale.
• Trattato di Amsterdam (firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore l’1 maggio 1999 ). Modifica, aggiorna e consolida i trattati Ue e Cee.
• Trattato di Nizza (firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore l’1 febbraio 2003). Modifica il trattato di Maastricht (TUE) e i trattati di Roma (TCEE). Disciplina il funzionamento delle istituzioni comunitarie. Tra le varie riforme, stabilisce che ogni Stato membro abbia diritto ad un commissario soltanto, e pone l’accento sull’istituto della cooperazione rafforzata.
• Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore l’1 dicembre 2009). Ridisegna l’Ue in maniere più politica, introducendo maggiori poteri per il Parlamento europeo e conseguenti modifiche alle procedure di voto. Introduce l’iniziativa dei cittadini, un presidente permanente del Consiglio europeo, l’istituzione di un alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e di un servizio diplomatico dell’Ue.
TRILOGO: letteralmente la parola significa “decisione presa a tre” (dal greco: tri=tre, e logos=scelta). Il trilogo indica una riunione informale dei rappresentanti delle tre principali istituzioni comunitarie – Parlamento, Consiglio e Commissione – convocata nell’ambito dell’iter legislativo dell’Ue per cercare di raggiungere un testo di compromesso su una qualunque proposta di legge. La riunione, convocabile in qualsiasi momento e per qualunque tema, non ha un formato prestabiliti. Al contrario, questo varia di volta in volta. Le riunioni possono essere tecniche come politiche, e dalla loro natura ne consegue una la formazione dei partecipanti, che può essere a livello di ministri (per il Consiglio) e commissari europei (per la Commissione) o rappresentanti permanenti (Consiglio) e tecnici delle direzione generali (Commissione). Il Parlamento è presente sempre con deputati europei (in genere i relatori dei testi nelle commissioni competenti, ma possono essere presenti anche i relatori dei gruppi). Il trilogo in genere si convoca per discutere delle questioni più sensibili di un dossier. Nel tavolo negoziale – a porte chiuse – il Parlamento propone modifiche alla proposta della Commissione: se la Commissione non è d’accordo il Consiglio deve votare all’unanimità (si veda voce “unanimità”) per accettare l’emendamento del Parlamento e scavalcare l’opposizione della Commissione.
TRITON: operazione di controllo delle frontiere europee del mar Mediterraneo condotta dall’agenzia Frontex (si veda la voce “Frontex”). Triton, lanciata l’1 novembre 2014, è una missione militare e umanitaria il cui scopo è salvaguardare la vita in mare e contrastare il traffico illegale di migranti. Si avvale di due aerei di sorveglianza, tre navi e sette squadre di personale, e ha un budget mensile di 2,9 milioni di Euro.
TWO PACK: è l’insieme delle ulteriori misure di revisione del Patto di stabilità e crescita (si veda la voce “Patto di stabilità e crescita”). Si chiama two pack per via del numero delle proposte legislative – due regolamenti – che costituisce il pacchetto. Entrato in vigore il 30 maggio 2013, il two-pack rende ancor più forte la cooperazione economica tra Stati membri e Commissione da una parte (consolidando così il semestre europeo), e approfondisce il monitoraggio delle politiche economiche nazionali della zona Euro dall’altra. In base alle nuove regole, si fissa un calendario per gli Stati con la moneta unica, chiamati a presentare i documenti di finanzia nazionale. Nello specifico:
- gli Stati membri della zona Euro devono pubblicare entro il 30 aprile i loro piani di bilancio
a medio termine (Leggi di stabilità), indicando inoltre le priorità politiche per la crescita e
l’occupazione per i 12 mesi successivi (programmi nazionali di riforma o Pnr); - gli Stati membri della zona Euro devono pubblicare entro il 15 ottobre i loro progetti di
bilancio per l’anno successivo; - gli Stati membri della zona euro devono pubblicare entro il 31 dicembre i loro bilanci per
l’anno successivo.
Una delle principali innovazioni del “two-pack” è che la Commissione esaminerà ciascun progetto di bilancio, e formulerà un parere in merito, entro il 30 novembre. Se la Commissione dovesse rilevare “gravi” inosservanze degli obblighi del patto di stabilità e crescita, chiederà allo Stato membro interessato di presentare un piano riveduto.
UNANIMITA’: per definizione è l’assoluta concordanza di opinioni all’interno di un gruppo di persone o di un organo collegiale. Nel caso dell’Ue, l’unanimità è richiesta per il Consiglio dell’Unione europea: su determinate questioni i paesi membri devono trovarsi tutti d’accordo per poter procedere all’approvazione di testi e alla sottoscrizione di intese. La mancata posizione favorevole anche di un solo membro blocca. Se la regole del voto per unanimità fosse applicata a tutte le questioni sarebbe molto difficile garantire il funzionamento di un’Unione europea a 28 paesi. La regola dell’unanimità si applica pertanto soltanto in settori particolarmente delicati (fiscalità, sicurezza sociale e protezione sociale, adesione di nuovi Stati all’Unione europea, revisione dei trattati, politica estera e di difesa comune, cooperazione operativa di polizia fra gli Stati membri). Per tutti il resto si procede al voto di maggioranza qualificata.
UNIONE EUROPEA: l’organizzazione internazionale di carattere sovranazionale che regola i rapporti tra i paesi che ne fanno parte. Questi ultimi hanno deciso di cedere volontariamente parte della propria sovranità per permettere una migliore cooperazione. L’Ue, nella sua sigla, è un’organizzazione giuridica e un’entità politica: l’Unione – da trattati – legifera in modo esclusivo su cinque materie (unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, politica monetaria per gli Stati membri con l’Euro, conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, politica commerciale comune). Su altre materie esercita iniziativa legislativa concorrente con i governi nazionali (mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti trans-europee, energia).
L’Unione europea legifera nelle sue aree di competenza esclusiva e concorrente all’interno del suo quadro politico-istituzionale unico (costituito essenzialmente da Consiglio dell’Unione e Consiglio europeo, Parlamento europeo, e Commissione europea).
VERTICE: parola che designa la riunione dei rappresentanti dei paesi membri dell’Ue al suo massimo livello, vale a dire l’incontro fra i capi di Stato e di governo. Spesso per indicare l’appuntamento si usa l’espressione “vertice del Consiglio europeo”.
VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA: la procedura decisionale generalmente usata in Consiglio europeo per l’approvazione delle proposte di legge comunitaria. Per la quasi totalità delle questioni, il Consiglio dell’Unione europea prende decisioni con una votazione, con un meccanismo che assegna un diverso valore al voto di ciascuno stato membro. Il valore del voto è proporzionale al numero di abitanti. Il numero di voti per paese è il seguente:
- Francia, Germania e Italia 29
- Polonia e Spagna 27
- Romania 14
- Paesi Bassi 13
- Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca e Ungheria 12
- Austria, Bulgaria e Svezia 10
- Croazia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania e Slovacchia 7
- Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia 4
- Malta 3
Numero totale dei voti 323
La maggioranza qualificata si ottiene se sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni:
- il 55% degli Stati membri vota a favore (in pratica ciò equivale a 15 paesi su 27)
- gli Stati membri che appoggiano la proposta rappresentano almeno il 65% della popolazione totale dell’UE
VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICA RAFFORZATA: Quando il Consiglio vota una proposta che non è stata presentata dalla Commissione o dall’alto rappresentante, la proposta è adottata se viene raggiunta la cosiddetta “maggioranza qualificata rafforzata”.
La maggioranza qualificata rafforzata è raggiunta se sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni:
- almeno il 72% degli Stati membri vota a favore (in pratica ciò equivale ad almeno 20 paesi su 27);
- gli Stati membri che appoggiano la proposta rappresentano almeno il 65% della popolazione dell’UE.
ZONA DI LIBERO SCAMBIO: l’area costituita dallo spazio geografico e giuridico di due o più stati che, nei rapporti reciproci, hanno soppresso le barriere commerciali, come dazi e contingenti d’importazione. Nel mondo esistono diverse zone di libero scambio (ad esempio Mercosur nell’America del Sud, Nafta nell’America del Nord, Efta in Europa). L’Unione europea è una zona di libero scambio.
ZONA SCHENGEN: l’area geografica e giuridica rappresentata da tutti i paesi in cui vigono le disposizioni previste dai trattati di Schengen. Si vedano le voci “Libera circolazione delle persone” e “Schengen”