Bruxelles – La cancellazione di dati personali trattati irregolarmente e contrariamente alle norme può avvenire d’ufficio, senza che sia l’interessato a presentare esplicita richiesta e attivare la procedura per l’eliminazione delle informazioni. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue che, con sentenza, produce un ulteriore tassello di disposizioni in materia di privacy e sua tutela.
Spetta all’autorità di controllo responsabile intervenire e ordinare la cancellazione d’ufficio dei dati personali conservati e gestiti contrariamente alle normative, specie il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali più noto per il suo acronimo Gdpr, entrato in vigore nell’Ue da maggio 2018. I giudici di Lussemburgo chiariscono che l’Autorithy competente (nel caso italiano il Garante per la privacy), proprio perché investita di compiti e ruoli ben precisi, “deve porre rimedio alla violazione constatata, e ciò anche senza previa richiesta dell’interessato, se tale autorità constata che un trattamento di dati non rispetta il regolamento” dell’Ue.
In questo suo ruolo, Inoltre, l’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati personali trattati illecitamente sia qualora essi provengano direttamente dall’interessato sia nel caso in cui provengano da un’altra fonte.