Bruxelles – Nella stagione dei viaggi estivi, ritardi e cancellazioni di aerei, treni, navi e bus con cui ci si sta dirigendo o tornando da una destinazione di vacanza sono sempre dietro l’angolo. Ecco perché è importante conoscere tutti i diritti dei passeggeri garantiti dalla legislazione Ue, quando e come si possono reclamare e a quali conseguenze possono portare. E non solo in caso di ritardi e cancellazioni, appunto, ma anche di tutta una serie di altre (malaugurate) circostanze, dall’overbooking di un volo allo smarrimento delle valigie, fino a un incidente ferroviario o in mare.
Per avere un quadro chiaro dei diritti dei passeggeri Ue è stata sviluppata l’app ‘Your Passenger Rights’ (scaricabile qui per Google Android e qui per Apple iOS), con un’interfaccia intuitiva che evidenzia – circostanza per circostanza e mezzo per mezzo – quando si può fare richiesta di rimborso, compensazione o riprogrammazione del viaggio. In attesa poi della messa a terra della revisione del quadro sui diritti dei passeggeri e dell’introduzione di un Regolamento che tuteli i viaggiatori che utilizzano combinazioni di modalità di trasporto (per esempio un aereo e poi un treno), secondo le proposte della Commissione Europea del novembre dello scorso anno.
Aereo
Per quanto riguarda i diritti dei passeggeri di aerei, si possono far valere nel caso in cui il volo si trova all’interno dell’Ue ed è operato da una compagnia aerea dell’Ue o di paesi terzi, se arriva sul territorio dell’Unione da un Paese extra-Ue (ed è operato da una compagnia aerea Ue), se il volo parte da un Paese Ue verso uno extra-Ue (ed è operato da una compagnia aerea Ue o extra-Ue) e se non sono già stati ricevuti risarcimenti, riprotezione o assistenza da parte della compagnia aerea per lo stesso viaggio secondo la legislazione di un Paese extra-Ue.
Oltre ai 27 Paesi Ue sono inclusi anche i territori d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Isola della Riunione, Mayotte, Saint-Martin (Antille francesi), Azzorre, Madeira e Isole Canarie (non le Isole Fær Øer), ma anche ai voli da e per l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera. A partire dal primo gennaio 2021 le norme sui diritti dei passeggeri aerei si applicano per i voli dal Regno Unito ai Paesi membri Ue solo se il volo è operato da un vettore Ue, non se da un vettore britannico o extra-Ue.
Treno
Per quanto riguarda i diritti dei passeggeri di treni, le norme Ue si applicano a tutti i servizi ferroviari quando si viaggia all’interno dei confini dell’Unione Europea, anche se i Paesi membri possono decidere alcune eccezioni per treni urbani, suburbani, regionali, nazionali a lunga percorrenza, quelli gestiti esclusivamente per scopi storici o turistici, ma anche internazionali quando la maggior parte del viaggio avviene al di fuori dell’Ue (non è possibile per quelli transfrontalieri all’interno dell’Unione).
Al momento dell’acquisto del biglietto la compagnia ferroviaria o il venditore di biglietti devono fornire tutta una serie informazioni, come tariffe più basse, orari del viaggio più veloce, interruzioni/ritardi pianificati e in tempo reale, capacità per le biciclette e disponibilità a bordo di strutture per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. Inoltre, durante il viaggio l’operatore ferroviario deve fornire informazioni in tempo reale su servizi a bordo (compreso il Wi-Fi), stazione successiva, interruzioni e ritardi, principali servizi di collegamento e diritti dei passeggeri.
Nave
Per quanto riguarda i diritti dei passeggeri di navi, le regole si applicano su traghetti e navi da crociera via mare o sulle vie navigabili interne se si salpa da un porto Ue o anche uno al di fuori dell’Unione (ma il servizio deve essere gestito da una società di trasporti Ue). Non si applicano invece a navi che possono trasportare fino a 12 passeggeri o che non hanno più di 3 membri dell’equipaggio, navi che coprono una distanza inferiore a 500 metri (solo andata), navi storiche, per escursioni e visite turistiche (se non dispongono di strutture ricettive o se il pernottamento non supera le 2 notti a bordo).
I diritti dei passeggeri Ue si applicano alle persone, ai bagagli e ai veicoli a bordo in caso di incidente in mare, se la nave è registrata o il contratto per il viaggio è stato stipulato in un Paese membro Ue, e se parte e/o arriva in un porto dell’Unione Europea.
Bus
Per quanto riguarda i diritti dei passeggeri di bus, si possono far valere se il viaggio inizia o termina in un Paese membro e si applicano principalmente ai servizi regolari a lunga percorrenza (quando i passeggeri vengono fatti salire e scendere in punti di sosta predefiniti secondo un orario prestabilito). Per lunga percorrenza si intende che la distanza programmata del servizio – non il singolo viaggio – è di almeno 250 chilometri. Durante tutto il viaggio l’operatore dell’autobus deve fornire informazioni chiare e corrette sul servizio e sui diritti dei passeggeri.