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Home » Economia » Articoli 312 e 315 del Trattato UE: ecco cosa succede se non si approva il nuovo bilancio (SCHEDA)

Articoli 312 e 315 del Trattato UE: ecco cosa succede se non si approva il nuovo bilancio (SCHEDA)

Il "TFUE" stabilisce che le spese mensili per capitolo non possono superare un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio precedente. Ma molti programmi in scadenza a dicembre la cui proroga è contenuta nel nuovo QFP non potranno ricevere fondi

Redazione</a> <a class="social twitter" href="https://twitter.com/eunewsit" target="_blank">eunewsit</a> di Redazione eunewsit
17 Novembre 2020
in Economia, Politica

Bruxelles – Cosa accade se il bilancio pluriennale (QFP) dell’Unione europea non viene approvato in tempo? E’ la situazione nella quale ci si potrebbe trovare nelle prossime settimane, con Polonia e Ungheria che hanno posto un veto che rischia di far saltare bilancio e piano Next Generation EU.

I bilanci annuali dell’Unione, spiega il sito del Consiglio UE, “devono inserirsi nei limiti di spesa (massimali) stabiliti dal quadro finanziario pluriennale (QFP), il bilancio a lungo termine dell’UE. Di norma l’UE elabora un bilancio annuale inferiore per poter far fronte a eventuali spese impreviste”.

Se all’inizio dell’anno di riferimento il bilancio annuale non è stato ancora adottato, cosa che diventa inevitabile se non si approva il QFP, “si applica – spiega il Consiglio – il regime dei dodicesimi provvisori. Ciò significa che le spese effettuate mensilmente per capitolo di bilancio non possono superare un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel bilancio dell’esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto dalla Commissione, a seconda dell’importo meno elevato”.

In sostanza non possono essere onorate nuove spese. Sulla base di quanto previsto per l’anno precedente saranno pagati alcuni capitoli di spesa come i sussidi agli agricoltori, gli stipendi dei dipendenti dell’UE, gli aiuti umanitari, i progetti di coesione già in corso. Sarebbero invece sospesi ad esempio i “rebate” per i Paesi che ne beneficiano, soprattutto non ci sarebbero fondi disponibili per le nuove politiche dell’Unione, come il Green Deal.

Queste regole di spesa non si applicano però ai programmi che perdono la loro vigenza alla fine del 2020. Questo vuol dire che numerosi progetti non potranno essere finanziati perché perdono la base legale a dicembre di quest’anno e il loro rinnovo è contenuto nel prossimo bilancio. Bisognerà dunque verificare nel 2021, programma per programma, quelli che sono scaduti e dunque non sono più finanziabili e quelli che invece lo saranno perché hanno una scadenza che va oltre il QFP ora in vigore.

Il tutto fa riferimento a due articoli del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), il 312 e il 315, che qui riportiamo:

Articolo 312

1.   Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l’ordinato andamento delle spese dell’Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.

È stabilito per un periodo di almeno cinque anni.

Il bilancio annuale dell’Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

2.   Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Il Consiglio europeo può adottare all’unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.

3.   Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell’Unione.

Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

4.   Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell’ultimo anno coperto sono prorogati fino all’adozione di detto atto.

5.   Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l’adozione stessa.

Articolo 315

(ex articolo 273 del TCE)

Se, all’inizio dell’esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 322, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel capitolo in questione del bilancio dell’esercizio precedente‚ senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma, conformemente al regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 322. Esso trasmette immediatamente la decisione al Parlamento europeo.

La decisione di cui al secondo comma prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell’applicazione del presente articolo, conformemente agli atti di cui all’articolo 311.

Essa entra in vigore trenta giorni dopo l’adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

Articolo 322

(ex articolo 279 del TCE)

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:

a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;

b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.

2.   Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell’Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.

Tags: bilancio ueesercizio provvisoriomffnext generation euPoloniaQfpQuadro finanzirio pluriennalerecovery fundungheriaunione europea

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